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Tizia e Caia avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Ente dell'Edilizia popolare la somma a titolo di indennità di godimento e di spese condominiali relative all'immobile. In particolare, l'opposizione si fondava sul difetto di legittimazione passiva di Caia, in quanto non vi era evidenza della sua occupazione dell'alloggio e, nel merito, per entrambe le opponenti, sull'infondatezza della pretesa creditoria in carenza di un titolo legittimante e per aver l'opponente provveduto all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene. |
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Quanto alla normativa dell'edilizia popolare, in base all'art. 25 della Legge regionale Abbruzzo n. 96/1996, il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici. |
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Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Quindi, in tal caso, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato ( |
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Nella vicenda, la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione era idonea a comprovare l'entità del credito relativo al canone di affitto dell'alloggio, occupato in base a regolare contratto. Però, risultava dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio che il godimento dell'immobile non si fondava sulla sussistenza di un valido titolo; quindi, in questo caso, il credito vantato dall'Ente non aveva natura contrattuale bensì risarcitoria, e che dunque doveva essere accertato con apposito giudizio tanto l'esistenza dei presupposti |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. A. A. e P. P. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2018, emesso dal Tribunale di Avezzano il 29.06.2018, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell’ATER della Provincia di L’Aquila della somma di € 12.575,50, oltre interessi e spese, a titolo di indennità di godimento e di spese condominiali relative all’immobile in Avezzano (AQ) via (omissis), utenza n. (omissis).
In particolare, l’opposizione si fonda sul difetto di legittimazione passiva della Sig.ra P. P., in quanto non vi sarebbe evidenza della sua occupazione dell’alloggio, e, nel merito, per entrambe le opponenti, sull’infondatezza della pretesa creditoria in carenza di un titolo legittimante e per aver l’opponente provveduto all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene.
Si è costituita l’ATER, deducendo l’infondatezza dell’opposizione e rilevando, quanto al preteso difetto di legittimazione passiva, che le opponenti risultavano residenti nell’immobile in questione e, nel merito, che stante l’occupazione abusiva, nessuna spesa per la manutenzione dell’immobile era dovuta.
La causa è stata istruita mediante l’acquisizione della documentazione allegata dalle parti e mediante espletamento di una c.t.u. avente ad oggetto la determinazione del valore locativo dell’immobile.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione è stata rinviata all’udienza del 13.12.2022, tenutasi ai sensi dell’art. 221, co. 4, d.l. n. 24/20 ed è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. L’opposizione è in parte fondata.
Va premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
È bene precisare che con l’opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto l’accertamento del credito, in cui il convenuto-opposto è tenuto a dimostrare la sussistenza del credito vantato indipendentemente dall’eventuale erroneità del decreto ingiuntivo, che potrebbe essere confermato anche laddove emesso in difetto dei presupposti che ne legittimano l’emissione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l’opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un’inversione dell’onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, grava sull'attore l'onere di provare i fatti e le circostanze a sostegno della propria pretesa, sicché il creditore ingiungente - la parte opposta nel giudizio di opposizione - deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre il debitore opponente deve contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del credito. Corollario di tale principio è quello per cui l'eventuale insufficienza o incompletezza della documentazione conduce al più alla revoca del decreto ingiuntivo, ma non preclude la pronuncia nel merito del rapporto obbligatorio dedotto.
Ne deriva, da un lato, che l’eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell’opposizione dall’accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall’altro lato, che nell’ambito di tale giudizio l’onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
3. Facendo applicazione dei sopraindicati principi al caso di specie si rileva che la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione (dichiarazione di credito da parte del dirigente dell’ATER) è idonea a comprovare l’entità del credito solo se relativo al canone di affitto dell’alloggio, occupato in base a regolare contratto.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dall’istruttoria espletata nel corso del presente giudizio che il godimento dell’immobile non si fondasse sulla sussistenza di un valido titolo; deve pertanto ritenersi che, in questo caso, il credito vantato dall’ATER non abbia natura contrattuale bensì risarcitoria, e che dunque debba essere accertato con apposito giudizio tanto l’esistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c. quanto il valore del danno patrimoniale arrecato.
In assenza della liquidità ed esigibilità del credito il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
4. Ciò posto, quanto alla dedotta assenza di legittimazione passiva della Sig.ra P.P. deve ritenersi che l'Ater abbia dato prova che convenuta occupava l’immobile: quanto alla data di occupazione del cespite, soccorrono i certificati anagrafici estratti tramite l’Agenzia delle Entrate versati in atti (allegati alla comparsa di costituzione), da cui si ricava che il domicilio fiscale di P. P. era nell’immobile in questione; tali certificati sono notoriamente provvisti di valore indiziario che, in quanto non superato da prova contraria, ben può costituire valido fondamento della decisione; quanto al perdurare, al momento della proposizione della domanda, dell'occupazione contestata alle convenute, oltre alle risultanze anagrafiche si deve tenere conto dell’esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite eseguito, per l’appunto, presso l’indirizzo di residenza a via (omissis) e ritirato dalla stessa P. P..
Deriva, conseguentemente, che l’eccezione non possa trovare accoglimento.
5. A questo punto occorre valutare se parte opposta abbia, nel corso del presente giudizio, fornito la prova della sussistenza del proprio credito da riqualificarsi come richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Nel merito della fondatezza della pretesa si osserva che in via generale, in caso di occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile un danno in capo al proprietario derivante dalla menomazione della facoltà di godimento, anche indiretta, del bene.
Si tratta di un danno che non è in re ipsa ma che, per la sua particolare evidenza, può essere dimostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici purché vi sia la concreta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e quindi dell'intenzione del proprietario di mettere a reddito l'immobile (Cass. civ., III, 24 aprile 2019 n. 11203 e Cass. civ., III, 5 ottobre 2020 n. 21272, nonché da ultimo Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n.33645).
La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato non determina un danno "in re ipsa", ma un "danno presunto" o "danno normale", che va provato (anche) con presunzioni basate su specifiche circostanze. In sostanza sussiste una presunzione "juris tantum" circa l'esistenza di un danno correlato alla perdita di disponibilità del bene immobile ed all'impossibilità di sfruttarlo. La liquidazione di tale danno può basarsi su presunzioni semplici, tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato; la determinazione del risarcimento del danno ben può essere - in tali ipotesi - operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", e - quindi - al "valore locativo del cespite usurpato" ( si veda la già citata Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645 " Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato).
Nel caso in esame il Comune ha svolto specifiche allegazioni sul punto, mettendo in evidenza come la precipua modalità di utilizzo degli immobili di edilizia residenziale sia quella della assegnazione ai soggetti richiedenti ed inseriti nelle apposite graduatorie e come il pagamento delle relative indennità costituiscano entrate dell'ente destinate a consentire la sostenibilità di tale sistema (cfr. comparsa di costituzione).
È di tutta evidenza, infatti, che la disciplina di settore relativa agli immobili di edilizia residenziale pubblica risponde sia alla finalità di consentire la fruizione degli alloggi a nuclei familiari e soggetti necessitanti di particolari protezioni, sia alla finalità di valorizzazione dei beni facenti parte di tale patrimonio, mediante l'attuazione di programmi di gestione e manutenzione dei beni, che vengono per l'appunto finanziati attraverso la percezione dei canoni di locazione.
Ciò porta ad affermare che l'occupazione abusiva di tali immobili sia, secondo l'id quod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta, viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per effetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione.
Ebbene, alla luce di quanto sopra deve ritenersi che parte opponente non abbia vinto la presunzione di aver arrecato un danno all’opposta, derivante dall’occupazione del bene. Non risulta documentata l’affermazione secondo cui la Sig.ra A. A. risiedeva nell’immobile in virtù di una assegnazione da parte del vecchio Istituto autonomo delle case popolari, né può ritenersi fondata la dedotta omissione dell’esecuzione da parte dell’Ater degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opposta in compensazione, trattandosi di oneri gravanti sull’Ente nel caso di stipula di un regolare contratto di locazione, allo stato, non presente.
6. Ciò premesso in punto di an della pretesa si osserva quanto segue.
L’art. 25, l.r. n. 96/96 dispone, quanto ai criteri di quantificazione del canone: “1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. e' destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalita' e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici. 2. Il canone di locazione e' calcolato avendo a riferimento: a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione; b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). 3. Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalita' di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressivita' del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonche' il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza. 4. Con l'entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza.”
Nel caso in esame, non vi sono specifiche allegazioni del creditore sulle categorie di soggetti alle quali sarebbe stato presumibilmente assegnato l'immobile (tenuto conto delle graduatorie degli aspiranti), il che non consente di affermare che possa essere applicato il conteggio allegato al ricorso per ingiunzione.
Pertanto, l'entità del danno va quindi determinata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., atteso che, in base a quanto sopra esposto, l'esistenza del pregiudizio risulta provato in via presuntiva in forza di quanto allegato dal Comune, oltre che dalla destinazione dell'immobile.
A tal fine, in assenza di ulteriori elementi, si ritiene che il danno vada stimato in base al valore locativo del bene parametrato sulla base della l. n. 392/78, come stimato dal geom. C.. La quantificazione del dovuto va determinata tenuto conto di quanto risultante dall’estratto conto allegato alla dichiarazione resa dal dirigente dell’ATER ai sensi dell’art. 32 del T.U. delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare con decorrenza dal mese di dicembre 2011 sino alla data del rilascio del bene, risalente al mese di novembre 2022, circostante tutte incontestate tra le parti.
Ne deriva quindi che, applicando tali criteri, per il periodo oggetto dell'ingiunzione è dovuta a tale titolo la somma di Euro 10.809,48, così determinata: Euro 982,68 per ogni annualità dal 2012 al 2021, oltre al mese di dicembre 2011 e agli 11 mesi del 2022, essendo incontestato che l’immobile è stato liberato a novembre 2022.
In definitiva, va quindi disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna delle opponenti al pagamento in favore dell’ATER della complessiva somma di Euro 10.809,48.
Va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore; la rivalutazione va applicata con decorrenza da dicembre 2011 sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità e vanno riconosciuti su tutte le somme dovute, gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo.
7. Tenuto conto dell'esito della lite, che vede la soccombenza reciproca delle parti, dato l'accoglimento solo parziale delle rispettive domande, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da A. A. e P.P. nei confronti di A.T.E.R., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dall’intestato Tribunale n. (omissis);
- condanna le opponenti A. A. e P. P. in solido al pagamento, in favore dell’opposta Ater ed a titolo di risarcimento danni, per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Avezzano (AQ) via (omissis), utenza n. (omissis), della somma di Euro 10.809,48, oltre a rivalutazione con decorrenza dal dicembre 2011 sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità di occupazione, nonché ad interessi al tasso legale sull'intero credito, da applicarsi sulle singole somme via via rivalutate, con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone a carico delle opponenti, A. A. e P. P. le spese di c.t.u., liquidate separatamente con decreto depositato in data odierna.