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22 marzo 2023
Riscossione coattiva delle spese di giustizia: quale giudice è competente in caso di impugnazione della cartella di pagamento?

Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla liquidazione delle spese di giustizia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. 

di La Redazione
Un contribuente proponeva ricorso contro una cartella dell'Agenzia delle Entrate con cui gli era stato intimato il pagamento di "spese di giudizio ed eventuali accessori" correlate ad una pronuncia emessa dalla CTP di Catania. In particolare, la vicenda aveva riguardato il fallimento di una s.r.l., poi estinta, di cui il ricorrente era socio. In risposta, il Giudice tributario di primo grado rigettava il ricorso.
 
La questione giunge così dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. Oggetto di controversia è l'impugnativa della cartella di pagamento portante la iscrizione a ruolo derivata esclusivamente dalla liquidazione delle spese della citata sentenza della CTP, non impugnata dai soci e pertanto passata in giudicato.
 
Con sentenza n. 959 del 30 gennaio 2023, il Giudice dell'impugnazione solleva di difetto di giurisdizione in quanto, nel caso di specie, l'opposizione alla cartella andava effettuata avanti il giudice ordinario, e non davanti a quello tributario.

legislazione

L'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

Il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, va così individuato: 
  • alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; 
  • alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici,  nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Sulla base di ciò, si può affermare che, nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia, la notificazione della cartella di pagamento costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. Conseguentemente, trattandosi di una opposizione a precetto, il relativo giudizio va proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avanti al giudice ordinario.