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23 marzo 2023
Imposta di registro: i debiti ereditari devono essere ripartiti pro quota

In materia di imposte indirette ed in particolare di imposta di registro, non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale.

La Redazione

L'attuale appellante, in qualità di erede del contribuente trasgressore, eccepisce la nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale notificatale per errata indicazione degli importi, atteso che l'art. 1295 c.c. dispone che l'obbligazione debba essere divisa tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Secondo l'appellante non esisterebbe in materia di imposte di registro un principio generale che imponga la responsabilità solidale degli eredi nel debito tributario gravante sul proprio dante causa.

Per la CGT di secondo grado del Lazio il motivo è fondato. Sulla questione ribadisce quanto afferma dalla Cassazione: «in materia di imposte indirette ed in particolare di imposta di registro, non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale». Pertanto, nel caso di specie deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c..
Dunque, come più volte chiarito dalla Cassazione, in materia di imposta di registro non esistono norme speciali in grado di derogare alla citata disciplina civilistica.

La CGT di secondo grado del Lazio accoglie l'appello con sentenza n. 589 del 6 febbraio 2023.

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