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27 marzo 2023
Contributo unificato senza PagoPA: da quando decorrono i 30 giorni utili per presentare la domanda di rimborso?

Il Ministero della Giustizia chiarisce se il termine dei 30 giorni previsto dalla legge vigente decorre dal versamento irregolare del contributo unificato ovvero dalla data del nuovo pagamento effettuato con PagoPA.

di La Redazione

Il Presidente del Tribunale di Bolzano presentava quesito nel quale chiedeva al Ministero della Giustizia di chiarire la data dalla quale far decorrere i 30 giorni necessari ai fini della presentazione della domanda di rimborso del contributo unificatoche non sia stato pagato attraverso modalità telematica, considerando che dalla formulazione del comma 1-bis dell'art. 192 D.P.R. n. 115/2002 non è agevole desumere se la decorrenza del termine si riferisca al versamento irregolare del contributo unificato oppure alla data del nuovo pagamento effettuato tramite PagoPA.

Con la circolare del 17 marzo 2023, il Ministero della Giustizia chiarisce innanzitutto che a partire dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio il pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario tramite la piattaforma ex art. 5, comma 2, CAD.
Con il D.Lgs. n. 149/2022
, poi, è stato previsto all'art. 192, comma 1-bis, che il pagamento del suddetto onere non effettuato mediante le modalità indicate non libera la parte dagli obblighi di cui all'art. 14 e la relativa domanda di rimborso deve essere proposta entro 30 giorni, a pena di decadenza, dal predetto pagamento.
Ora, ciò che ha destato dubbi interpretativi è proprio l'espressione “dal predetto pagamento”.

Il Ministero della Giustizia specifica innanzitutto che il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui la parte validamente assolve all'onere di pagamento del contributo unificato utilizzando il sistema PagoPA, dunque è a questo punto che si genera l'obbligazione restitutoria a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Ciò precisato, si ritiene che 

attenzione

«in caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istanza di rimborso di cui al comma 1-bis dell'art. 192 cit. debba essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica».