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28 marzo 2023
Ricorso straordinario e vizio relativo al mandato speciale reso al difensore: quali sono le conseguenze?

Il vizio relativo al mandato speciale rileva sotto un duplice profilo, quello dello ius postulandi e quello del ricorso nullo per mancanza di sottoscrizione. Con il parere in commento, il CGA Sicilia analizza le possibili conseguenze.

La Redazione

L'attrice impugnava con ricorso straordinario l'ordinanza con la quale il Comune le irrogava una sanzione per inottemperanza dell'ingiunzione alla demolizione di opere abusive.
Investito della questione, il CGA Sicilia rileva che la presenza in atti di una copia della procura alle liti con firma analogica, non supportata da valida attestazione di conformità, mancando dell'apposizione di firma digitale. Sussiste, pertanto, il viziorelativo al mandato speciale reso al difensore. A tal proposito ribadisce che «anche se non è prescritta l'assistenza di un difensore per la presentazione del ricorso straordinario, la sottoscrizione del ricorso straordinario da parte del solo difensore incide sull'individuazione del soggetto che ha presentato la domanda».

Il vizio relativo al mandato speciale rileva sotto un duplice profilo, quello dello ius postulandi e quello del ricorso nullo per mancanza di sottoscrizione.
Entrambi i profili risultano superabili non solo in ragione dell'indirizzo che si va affermando nella giurisprudenza sulla base degli artt. 156, comma 3, e 182, comma 2, c.p.c., ma anche in ragione della riforma recata dal D.Lgs. n. 149/2022 e all'art. 1, comma 17, lett. d) ed e), della Legge di delega n. 206/2021.
In particolare, quanto al primo vizio, il Consiglio menziona l'art. 182, comma 2, c.p.c., il quale obbliga il giudice a stimolare la sanatoria qualora rilevi uno dei vizi dello ius postulandi ivi contemplati. Si tratta di «una sanatoria retroattiva che opera in caso di procura nulla».
Per quanto riguarda il vizio della procura al difensore che ha sottoscritto il ricorso straordinario, esso si riflette direttamente sulla validità dello stesso, «a meno che sussistano elementi idonei a individuare con certezza il soggetto cui si riferisce l'atto».

Per il CGA Sicilia, «il vizio della sottoscrizione dell'atto prevale rispetto al vizio della procura, e non trova applicazione in tal caso l'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a, in considerazione della non necessità della difesa tecnica e del favor per l'accesso al rimedio giustiziale».
Pertanto, il vizio della procura non dà luogo a sanatoria, ma bisogna valutare se sussiste la sicura riferibilità del ricorso alla parte; tale verifica, inoltre, diversamente dal caso della sanatoria, non incide sulla perentorietà del termine per la proposizione del ricorso, «atteso che la riferibilità di quest'ultimo al ricorrente è oggetto di una valutazione allo stato degli atti che non richiede un'attività successiva allo spirare del termine».

Alla luce di tali osservazioni, con il parere n. 146 del 7 febbraio 2023, il CGA Sicilia ritiene che il ricorso straordinario in esame debba essere respinto.