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30 marzo 2023
Sulle modalità di versamento della pena pecuniaria ex artt. 12-ter e 12-quater L. n. 283/1962 alla luce della riforma Cartabia

Il Ministero della Giustizia risponde al quesito sottopostogli tramite il canale Filo diretto, precisando che le previgenti modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono rimaste invariate all'esito della riforma apportata al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie dal D.Lgs. n. 150/2022.

La Redazione

Attraverso il canale Filo diretto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma sottopone al Ministero della Giustizia il seguente quesito:

precisazione

Quali sono gli estremi del conto corrente/IBAN e dell'intestatario da indicare nel verbale di ammissione al pagamento in caso di ottemperanza del contravventore per il versamento della pena pecuniaria destinata all'entrate del Bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 12-ter e quater L. n. 283/1962, così come modificate dall'art. 70 D.Lgs. n. 150/2022?

Con provvedimento del 28 marzo 2023, il Ministero della Giustizia risponde al quesito nei seguenti termini:

precisazione

Con particolare riferimento al pagamento in via amministrativa previsto dal combinato disposto art. 12-ter e art. 12-quaterL. n. 283/1962, il versamento, come per le sanzioni amministrative già previste dalla L. n. 283/1962, potrà essere eseguito, mediante F-23, con codice tributo Agenzia Entrate 772T, in favore del capitolo 2523, Titolo II, Capo XX dello stato di previsione dell'entrata, assegnato alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ministero della Salute).