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31 marzo 2023
La condotta distrattiva seguita dal reimpiego dei profitti illeciti in attività economiche determina il concorso tra bancarotta ed autoriciclaggio

Nel caso di specie, la condotta distrattiva dell'indagato non si era infatti limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita e allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, ma ha determinato l'operatività di attività economiche societarie mediante il reimpiego dei profitti illeciti.

La Redazione

Il Procuratore della Repubblica di Roma ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivoex artt. 321 c.p.p. e 648-quater di oltre 218mila euro nei confronti di un indagato per i reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio....

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