Nel caso di specie, la condotta distrattiva dell'indagato non si era infatti limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita e allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, ma ha determinato l'operatività di attività economiche societarie mediante il reimpiego dei profitti illeciti.
Il Procuratore della Repubblica di Roma ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivoex artt. 321 c.p.p. e 648-quater di oltre 218mila euro nei confronti di un indagato per i reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio....
Svolgimento del processo
1.1 Il tribunale della libertà di Roma, con ordinanza In data 24 ottobre 2022, rigettava l'appello avanzato dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari dello stesso tribunale che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo ex artt. 321 cod.proc.pen. e 648 quater cod.pen. sino alla somma di euro 218.606,50 nei confronti di I CC , indagato dei reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio.
Riteneva il tribunale che Il trasferimento della predetta somma dalla X s.r.l., poi dichiarata fallita, ad altre società del gruppo X non Integrasse l'Ipotesi di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. In assenza di ulteriori attività decettive rispetto alla condotta distrattiva già integrante il reato presupposto di bancarotta sicchè, il provvedimento cautelare reale, non andasse disposto.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma deducendo violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio che doveva individuarsi proprio nel denaro ripulito attraverso le operazioni di investimento nelle società diverse dalla fallita. e nella ricchezza illecitamente conseguita pari all'importo complessivo di e 218.606,50.
Motivi della decisione
2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua Intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, muta do la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 6059 del 18/12/2019 (dep. 27/05/2020) Rv. 279407 - 02); in motivazione detta pronuncia precisa che:" deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità decettiva; una tale interpretazione radicale, finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. a qualsiasi fatto accertato. Proprio In applicazione dei sopra indicati principi deve esser-e escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili l’emissione di fatture da parte delle diverse società e l'identificazione delle transazioni tra società, comporti automaticamente l'esclusione della punibilità della condotta ex art. 648 ter cod.pen.....Il criterio da seguire è pertanto quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'Interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non Idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Se si collegano infatti strettamente e direttamente i tre verbi con i quali esordisce il primo comma dell'art. 648-ter.1.
c.p. alle voci che descrivono la 'destinazioni' dei beni, è facile avvedersi che l'ubi consistam della norma è rappresentato dalla reimmissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilita). L'Idea di fondo, che sembra giustificare l’incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa infatti sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". La ratio dell'autoriciclaggio è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale. Il Giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.....li trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimissione del bene nel circuito economico....". Ne consegue affermarsi che alla luce del predetto principio il trasferimento del profitto o prodotto del reato presupposto con mutamento della titolarità soggettiva tramite operazioni di reinvestimento in attività economiche o finanziarie integra un'ipotesi di autoriciclaggio punibile.
Quanto al tema che costituisce il punto decisivo dei due provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, costituito dalla impossibilità di identificare l'autoriciclaggio nella stessa condotta integrante il delitto presupposto la stessa sentenza citata (Sez. 2, n. J.6059 del 18/12/2019 cit.) afferma espressamente che:" la capacità dlssimulatoria debba essere individuata in condotte non ricollegabili al puro e semplice trasferimento di somme ed altresì come il fatto di autoriciclaggio abbia natura autonoma e successiva rispetto alla consumazione del delitto presupposto cosi che le due fattispecie non possano essere ravvisate a fronte di un'unica contestuale azione. Tale Impostazione, certamente condivisibile, va ulteriormente approfondita e sulla base delle successive considerazioni va affrontata la problematica avanzata con Il secondo motivo di doglianza; il presupposto da cui partire è la considerazione secondo cui ove attraverso il trasferimento ad altre imprese si attui l’investimento successivo dei profitti illeciti in attività economiche, finanziarie o speculative è aggredito il bene giuridico protetto dalla
norma di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen. che è costituito dall'ordine pubblico economico poiché
appare davvero evidente che a cagione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di Imprese operative il mercato viene a subire l'effetto inquinante del reinvestimento del profitto Illecito. E deve anche ritenersi che se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'Intestazione del profitto illecito ad un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o capitali, vi è la possibilità di ( Identificare una condotta dissimulatoria proprio perché mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Al proposito, occorre ricordare come questa stessa sezione. della corte di cassazione ha affermato (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rft. 267459) che non integra Il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. In motivazione si precisa che tale soluzione vale nei casi In cui vi sfa identità
soggettiva tra autore del delitto presupposto e soggetto titolare del medesimo bene a seguito della condotta di sostituzione; ove cioè autore del delitto presupposto e titolare del bene poi movimentato coincidano può affermarsi non esservi condotta concretamente Idonea ad occultare l'origine Illecita del bene. Ove invece fa titolarità del bene anche attraverso successivi contratti sia mutata tale interpretazione non può trovare applicazione; difatti, fa modifica della formale intestazione comporta condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l'origine Illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile. Richiamando fa già citata pronuncia della Sezione quinta (n. 8851 del 01/02/2019 cit.), va però ribadito che tale attività di trasferimento ad altro soggetto giuridico deve seguire, deve cioè essere successiva la consumazione del delitto presupposto produttivo di profitto illecito; al proposito altro precedente di questa Corte in tema di contratti di affitto di azienda poi dichiarata fallita ritenuti integrare un'ipotesi di bancarotta {Sez. 2 n. 38838 del 04/07/2019, Rv. 277098) afferma in motivazione che:" ai fini di evitare la doppia punibilità della medesima condotta infatti il legislatore con la introduzione della fattispecie di cui all'art. 648ter 1 cod.pen. ha chiesto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettive peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie. La sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio e quindi l'atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancario a per distrazione e autoriciclaggio ". Deve pertanto essere escluso che possano configurarsi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto e ciò perché al proposito la dizione normativa è assolutamente chiara nel volere Impedire categoricamente la violazione del principio del divieto di ne bis in idem sostanziale; difatti l'art. 648ter 1 cod.pen. punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere " un delitto presupposto operi poi attività di reimpiego, quindi, l'utilizzo del termine verbale al passato chiarisce inequivocabilmente la necessità che la condotta di autoriciclaggio sia un seguito, un posterius della condotta tipica del reato presupposto2.
Sulla base di tali postulati deve procedersi alla soluzione del ca o In esame affermandosi che ove l'autoriciclaggio sia stato contestato in relazione alla sola condotta di distrazione delle somme dalla X ad altre società vi è effettiva coincidenza delle due condotte con violazione del principio di doppia Incriminazione; e cioè la omessa Identificazione di condotte dissimulatorie successive la distrazione fornirebbe sostegno alla tesi sostenuta dal giudici di merito circa l'impossibilità di configurare l'ipotesi all cui all'art. 648 ter.1 cod.pen..
Ove però tale coincidenza non sussista poiché oggetto della contestazione ex art. 648 ter.1 cod.pen. non è la sola attività distrattiva di somme dalla società fallita bensì, anche, le attività successivamente poste In essere con il denaro distratto dalle società beneficiarie dei pagamenti per cassa, Il presupposto della coincidenza delle condotte affermato dal giudici di merito non appare sussistere sussistendo proprio un'ipotesi punibile di autoriciclaggio. li carattere distintivo del concorso tra bancarotta di autoriciclaggio va pertanto risolto anche alla luce dell'analisi dei beni giuridici tutelati e dell'effetto della condotta posta In essere sugli stessi; ove l'agente, con la distrazione di somme, abbia aggredito e leso solo la par condicio creditorum la condotta sarà punibile soltanto in forza delle norme dettate dalla legge fallimentare, ove Invece alla condotta distrattiva sia seguita una successiva ed autonoma attività di reimpiego del capitali in altre società comunque operanti nel settore economico e commerciale, l'aggressione e lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648terl cod.pen. costituito dall'ordine economico, determinerà il concorso punibile tra bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio. E çiò perché, evidentemente, la condotta distrattiva non sì è limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita, allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori,
bensì ha determinato, successivamente ed autonomamente, l'operatività di attività economiche societarie. attraverso il reimpiego dei profitti illeciti e quindi proprio quell'inquinamento delle attività legali che l'autoriciclaggio mira a colpire.
Sulla base delle predette considerazioni deve pertanto risolversi il caso in esame; orbene dall'analisi dell'imputazione risulta che al capo r) la condotta di cui all'art. 648ter.1 cod.pen. viene elevata a carico del C patrimonio di X non in relazione ai pagamenti per cassa effettuati "svuotando" ma in relazione anche ad altre e successive attività descritte come:" impiegava e trasferiva nelle attività economiche e imprenditoriali esercitate da X s.r.l. e X s.r.l." la somma complessiva già citata di euro 218.606,50. Così che il punto decisivo appare proprio quello di valutare se, quantomeno a livello di fumus commissi delicti, Il pubblico ministero abbia fornito elementi concreti per affermare che dopo la distrazione ed il trasferimento ad altre compagini sociali seguì un impiego delle somme in dette società con conseguente integrazione della condotta contestata proprio al capo r) secondo i principi in precedenza esposti. Analisi che Invece Il tribunale della libertà non appare avere compiuto essendosi limitato a condividere le argomentazioni del G.I.P, circa la non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648terl cod.pen..
Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio dovendo il tribunale del riesame procedere ad una nuova analisi del materiale indiziario in atti al fine di valutare proprio tale eventuale circostanza che permetterebbe l'adozione del sequestro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza Impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324 comma 5 cod. proc. pen..