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31 marzo 2023
Caso Volkswagen: secondo l’avvocato generale, la sanzione dell’AGCM non rispetta il principio del ne bis in idem

Prosegue il “Dieselgate”: dopo la condanna in via definitiva in Germania, l'avvocato generale sostiene che la sanzione inflitta dall'AGCM nei confronti di Volkswagen per gli stessi fatti oggetto della citata condanna violerebbe il diritto fondamentale contenuto nell'art. 50 della Carta di Nizza.

di La Redazione

Il gruppo Volkswagen ha commercializzato milioni di veicoli diesel su scala mondiale dotati di dispositivi idonei ad alterare la rilevazione delle emissioni inquinanti, 700.000 dei quali venduti in Italia.
Per questa ragione, nel 2016 l'AGCM infliggeva al gruppo societario e alla società figlia con sede in Italia una sanzione pecuniaria pari a 5milioni di euro, decisione contro la quale la Volkswagen proponeva impugnazione dinanzi ai giudici italiani.
Nel frattempo, nel 2018, la Procura sita in Germania avviava un procedimento penale notificando al medesimo gruppo societario la condanna al pagamento di una sanzione pari a un miliardo di euro, decisione che Volkswagen non impugnava, provvedendo al pagamento lo stesso anno.
Tornando in Italia, nel 2019 il giudice respingeva il ricorso della società malgrado essa fosse già stata condannata in via definitiva al pagamento della sanzione in Germania, ritenendo che la sanzione imposta da AGCM avesse un diverso fondamento giuridico e che quindi il principio del ne bis in idem non impedisse la sua irrogazione.
Volkswagen impugnava la suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale si rivolge alla Corte di Giustizia UE chiedendo:

precisazione

  • Se le sanzioni amministrative come quelle inflitte a Volkswagen in Italia avessero natura penale e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta il cumulo di procedimenti o sanzioni aventi natura penale per gli stessi fatti e nei confronti dello stesso soggetto;
  • Se nel caso in esame possa essere giustificata una deroga al principio del ne bis in idem.

Con le conclusioni presentate il 30 marzo 2023 nella causa C-27/22, l'avvocato generale chiarisce che è compito del Consiglio di Stato accertare la natura penale dei procedimenti e delle sanzioni, tenendo conto:

precisazione

  • Della qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto interno;
  • Della natura della sanzione;
  • Del grado di severità della sanzione.

In tal senso, l'avvocato generale sostiene che la sanzione inflitta in Germania sia di natura penale, così come quella irrogata in Italia, la quale, pur essendo di natura amministrativa nel diritto italiano, ha anche natura penale per la finalità repressiva e per la gravità.
Inoltre, l'avvocato generale sostiene che la sanzione inflitta dall'AGCM viola il diritto di non essere giudicato o punito per lo stesso reato quando sussista già una condanna con sentenza definitiva in altro Stato membro per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto. Sussisterebbe, dunque, una duplicazione di procedimenti sanzionatori riguardanti la stessa persona giuridica per fatti identici, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello temporale, con possibile violazione dell'art. 50 Carta.

Quanto alla possibilità di derogare il principio del ne bis in idem, l'avvocato generale osserva come le limitazioni al diritto fondamentale siano soggette alle seguenti condizioni:

precisazione

  • Il cumulo delle sanzioni deve essere previsto dalla legge;
  • Deve essere rispettato il contenuto essenziale del diritto;
  • Deve sussistere un motivo di interesse generale;
  • La limitazione deve rispettare i principi di necessità e di proporzionalità.

Ora, nel caso in esame i problemi sorgerebbero con riguardo all'ultima condizione, per cui, secondo l'avvocato generale, il Consiglio di Stato sarà chiamato a valutare il coordinamento delle procedure sanzionatorie e la prova del nesso materiale e temporale sufficientemente stretto tra loro. In tal senso, l'avvocato generale evidenzia la difficoltà di applicare il requisito del coordinamento in occasione del cumulo di procedimenti sanzionatori di due Stati membri avviati da autorità competenti in settori diversi quando non esista alcun meccanismo di coordinamento.

In conclusione, dunque, la proposta è quella di rispondere al Consiglio di Stato dichiarando che non è ammissibile la limitazione del principio del ne bis in idem quando il cumulo contemporaneo di procedimenti avviati e di sanzioni applicate da autorità di Stati membri diversi abbia avuto luogo senza un coordinamento sufficiente.