Come ricorda la Cassazione, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti dinanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
La vicenda trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli attuali ricorrenti, opposizione con la quale essi contestavano le pretese creditorie della Banca perché ritenute illegittime e infondate.
Il Tribunale di Modena dichiarava improcedibile l'opposizione poiché la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine...
Svolgimento del processo
1. M. G. e M. F. proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna società Cooperativa (successivamente divenuta BPER Banca spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.
2. Il Tribunale di Modena dichiarò improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull’impugnazione di M. G. e M. F., la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi M. G. e M. F.; BPER. Banca spa ha svolto difese mediante controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano «violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.360 comma 1 nr 3 cpc, in riferimento all’art. 5, comma II L. 22/2010 in tema di mediazione delegata ed all’art. 152 e 154 cpc relativamente alla declaratoria illegittima della perentorietà del termine di gg 15 per l’avvio della mediazione delegata». Si contesta l’attribuzione della natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione, evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si esaurì nel mese di ottobre 2016, ben prima celebrazione dell’udienza, fissata nel febbraio 2017, sicché, in concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta «violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma II, L. 22/2010, con riferimento all’art 360 cpc nr 3 – vizio della motivazione -Mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art 360 1 comma nr 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in sostanza, ritenuto che non vi è stata alcuna dilatazione dei tempi processuali, ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione illogica e contraddittoria.
2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente.
2.1. Secondo il principio ormai consolidato, la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (cfr. Cass. nr. 21597/2017, 20747/2018 24568 /2018 e 2225/2022).
2.2 Nel caso in esame è stata fornita dalla controricorrente documentazione, trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione contenenti: «relata di notifica Pec.pdf.p7m» e «sentenza.duplicato informatico.pdf» ma non è stata allegata copia conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati neanche indicati nel messaggio di consegna.
2.3 La documentazione prodotta è, quindi, incompleta e non idonea a fornire la prova certa del perfezionamento della notificazione della sentenza, con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.
3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.
3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non è in discussione il fatto che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata in data 5/8/2016, così come è pacifico che lo svolgimento della mediazione ha avuto luogo e si è esaurito nell’ottobre del 2016, ben prima della celebrazione dell’udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017.
3.2 La questione controversa è, quindi, costituita dalla natura perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione previsto dall’art 5 del d.lvo 28/2010.
3.3 Al riguardo è intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr. Cass. nr 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione».
3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono: a) nell’assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso; c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.
3.5 Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1- bis della medesima disposizione.
3.6 Nel caso di specie, l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio.
3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo.
3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.