La ricevuta di “avvenuta consegna” (RdAC) viene rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia.
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il provvedimento di diniego, reso dalla competente Commissione territoriale. La Corte d'appello ha confermato la sentenza impugnata osservando che il provvedimento della Commissione territoriale è stato a lui notificato in data 27.1.2016 ed egli ha depositato il ricorso introduttivo telematicamente in data 27.2.2016 (h 8:24), restando privo di dimostrazione documentale l’asserzione di aver depositato il ricorso il 26.2.2016.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.
3. L'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza per partecipare alla eventuale discussione orale non essendosi costituita nei termini.
4. La causa, inizialmente fissata all’udienza camerale del 7.6.2022, è stata rinviata alla pubblica udienza del 7.3.2023, previa acquisizione di relazione di approfondimento da parte dell’Ufficio del Massimario.
Motivi della decisione
1. Con tutti i motivi del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, n. 2 del d.l. n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) in relazione all’art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché omesso esame di fatti decisivi; si deduce di aver effettuato un primo deposito telematico del ricorso in data 26.2.2016, consistente in una prima pec pervenuta il 26.2.2016 (h 20:10:08) con oggetto “accettazione:deposito”, una seconda pec pervenuta il 26.2.2016 (h 20:10:26) con oggetto “consegna:deposito”, una terza e quarta pec pervenute il 27.2.2016 (rispettivamente alle h 8:24 e alle h 8:26) avente ad oggetto “consegna:deposito” e “esito controlli automatici: deposito”, nonché una quinta pec pervenuta il 29.2.2016 con oggetto “esito controlli automatici: deposito”. Si lamenta, inoltre, che l’errore del giudicante è stato quello di effettuare l’iscrizione a ruolo il lunedì 29.2.2016, anziché in data 26.2.2016 e si richiama il criterio dettato dall’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012 in base al quale il deposito telematico si perfeziona, salvo buon fine dell’esito dei controlli automatici della Cancelleria, con la ricezione della seconda pec di “avvenuta consegna”, non potendo imputarsi alla parte l’eventuale ritardo del sistema informatico nell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna.
2. Il ricorso non è fondato.
3. L'art. 19 del D.Igs. 150/2011, ratione temporis vigente, prevede che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il rito segue le regole del rito sommario di cognizione, secondo quanto dispone l'art 702 bis c.p.c. Pertanto la data di deposito del ricorso determina la tempestività o meno della opposizione.
4. Nel caso del deposito cartaceo, poiché il cancelliere appone(va) un timbro e una firma al momento in cui il procuratore consegna(va) l'atto, la verifica è(era) semplice, mentre nel caso del deposito telematico il deposito dell'atto segue una procedura più complessa. Nell'ambito del processo civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di “accettazione” (RdA) che viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell'invio della busta telematica contenente l'atto da depositare; la ricevuta di “avvenuta consegna” (RdAC) che viene rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di “esito dei controlli automatici” svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il messaggio di “esito dei controlli manuali” a seguito dell'intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica.
5. Come già affermato da questa Corte, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di “avvenuta consegna”, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 conv., con modif., in l. n. 221 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014, 31/03/2023 conv., con modif., in legge n. 114 del 2014 (art. 16 bis applicabile ratione temporis, posto che, successivamente, l’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022 ne ha disposto l’abrogazione), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di “avvenuta consegna” viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 17328/2019; Cass. 28982/2019; Cass. 6743/2021).
6. La Corte Costituzionale, inoltre, esaminando il confinante ambito delle notifiche telematiche (art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012), ha colto l’occasione per rilevare la coerenza con il diritto di difesa, di rilievo costituzionale, della disciplina dettata per il deposito telematico (art. 16-bis, comma 7, citato), essendo prevista la scadenza (ossia fino alle ore 24:00, a differenza di ciò che era previsto per la notifica telematica) dell’ultimo giorno utile al fine di individuare il momento di perfezionamento dell’adempimento (sentenza n. 75 del 2019).
7. In caso di deposito telematico, dunque, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012 (Cass. 4787/2018, in tema di opposizione allo stato passivo) e il deposito è considerato tempestivo ove la suddetta ricevuta pervenga entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile.
8. Nel caso di specie è pacifico che la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale ha notificato all’interessato il provvedimento di rigetto (delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria) in data 27.1.2016; conseguentemente, il termine per impugnare il suddetto provvedimento scadeva il 26.2.2016 (alle ore 24:00).
9. La Corte territoriale, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, ha rilevato che “Restano mere allegazioni prive di qualsivoglia sostegno probatorio le deduzioni svolte dall’appellante circa l’effettuazione del deposito telematico del ricorso introduttivo che si sostiene essere avvenuta in data 26.2.2019 [rectius 2016], non avendo l’appellante prodotto in questo grado di giudizio alcuna documentazione comprovante quanto affermato”.
10. La suddetta statuizione non risulta censurata dal ricorrente il quale non ha dedotto, né provato, di aver sottoposto alla Corte territoriale idonea documentazione a supporto dell’unico motivo di appello formulato avverso la decisione di primo grado e volto a dimostrare l’avvenuto deposito telematico tempestivo (ossia entro le ore 24:00 del 26.2.2016) dell’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale.
11. Il ricorrente si è limitato a dedurre (senza precisare i tempi e i modi di deposito avanti al giudice di appello) la ricezione di cinque pec da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia depositando documentazione priva del necessario crisma di autenticità: invero, pur tralasciando la peculiare circostanza che le ricevute generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia vengono indicate complessivamente in numero di cinque (e non di quattro, come usualmente avviene in base al predisposto istituzionale sistema informatico), la disamina del fascicolo del grado di appello dimostra che sono presenti delle attestazioni di ricevute pec non correttamente autenticate (posto che la dichiarazione di autentica, apposta dall’avvocato, è incompleta ossia priva dell’indicazione dell’oggetto che si vuole autenticare); inoltre, detta autenticazione “monca” reca una data non coincidente con il momento del deposito dell’atto di citazione in appello (che riporta la data del 25.10.2018) bensì una data (20.2.2020) addirittura successiva alla stessa sentenza di appello. Di conseguenza, la documentazione prodotta consiste in fogli (che descrivono la ricezione di diverse ricevute da parte del gestore di posta elettronica e riportano la stampa della “schermata” eseguita dal ricorrente) privi sia di qualsiasi autenticazione rispetto ai certificati originali sia della certificazione della Cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso (cfr. sul punto, Cass. n. 26405/2022).
12. La novità della deduzione relativa alla sussistenza di cinque pec generate dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia nonché la carenza di idonea certificazione attestante le modalità di deposito del ricorso in primo grado non consentono di accogliere il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensive.
13. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.