
Partendo dalle novità introdotte dal Decreto Aiuti-bis, con la circolare in commento l'INPS chiarisce la portata applicativa del comma 7 dell'art. 545 c.p.c..
L'
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«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». |
Le novità introdotte incidono su due profili:
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L'importo dell'assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta (in misura piena) rispettivamente a euro 469,03 euro e ad euro 503,27, per tredici mensilità. |
Con la
La novella non opera quindi per le procedure esecutive per le quali sia già giunta la notifica dell'ordinanza di assegnazione per effetto della qual l'INPS è obbligato, quale terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute.
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In tale contesto, l'INPS precisa che la data della notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente il 22 settembre 2022 è da configurarsi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche quando tale provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla data suddetta in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico. |
Quanto ai profili applicativi della nuova norma, l'INPS afferma che le Strutture territoriali provvederanno alla verifica degli importi accantonati riferiti alle posizioni di sua competenza e al relativo eventuale ricalcolo nel caso in cui le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al nuovo importo-soglia a far data dal rateo di pensione concernente la mensilità di ottobre 2022.
A tali fini, prosegue l'INPS, gli importi accantonati saranno distinti con riferimento all'arco temporale ove si collocano:
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