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4 aprile 2023
Pignoramento presso terzi su pensioni: le indicazioni applicative dell’INPS sul nuovo limite di impignorabilità

Partendo dalle novità introdotte dal Decreto Aiuti-bis, con la circolare in commento l'INPS chiarisce la portata applicativa del comma 7 dell'art. 545 c.p.c..

La Redazione

L'art. 21-bis D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha modificato il limite di impignorabilità di cui al comma 7 dell'art. 545 c.p.c., stabilendo che

legislazione

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Le novità introdotte incidono su due profili:

precisazione

  • È stato modificato il limite di impignorabilità delle pensioni connesso all'ammontare dell'assegno sociale, il quale corrisponde oggi al doppio della misura massima mensile dello stesso;
  • È stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.

attenzione

L'importo dell'assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta (in misura piena) rispettivamente a euro 469,03 euro e ad euro 503,27, per tredici mensilità.

Con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, l'INPS fornisce indicazioni applicative sul nuovo disposto normativo, precisando che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi “pendenti”, pertanto non rileva la data di notifica dell'atto di pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c..
La novella non opera quindi per le procedure esecutive per le quali sia già giunta la notifica dell'ordinanza di assegnazione per effetto della qual l'INPS è obbligato, quale terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute.

attenzione

In tale contesto, l'INPS precisa che la data della notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente il 22 settembre 2022 è da configurarsi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche quando tale provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla data suddetta in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

Quanto ai profili applicativi della nuova norma, l'INPS afferma che le Strutture territoriali provvederanno alla verifica degli importi accantonati riferiti alle posizioni di sua competenza e al relativo eventuale ricalcolo nel caso in cui le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al nuovo importo-soglia a far data dal rateo di pensione concernente la mensilità di ottobre 2022.
A tali fini, prosegue l'INPS, gli importi accantonati saranno distinti con riferimento all'arco temporale ove si collocano:

precisazione

  • Gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell'atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell'ordinanza di assegnazione e delle statuizioni contenute;
  • Gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022 saranno invece oggetto di rimodulazione/azzeramento con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza. Tali rimborsi saranno effettuati d'ufficio con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati.