Il giudice deve in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 27 aprile 2022 il giudice di pace di Venezia ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di 5.000 euro di multa per il reato dell’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, fatto
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, perché l'imputato non ha avuto conoscenza del processo in quanto la notifica è stata effettuata a difensore di ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto, il giudice avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l'assenza.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto che l'imputato era indigente e non parlava correttamente la lingua italiana, ma, ciò nonostante, non ha valutato la esistenza di una causa di forza maggiore o di assenza di volontarietà del reato; l'imputato avrebbe dovuto essere aiutato, e non denunciato.
3. Il giudizio si è svolto a trattazione scritta.
Il Procuratore Generale, dr.ssa M. F. L., ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
E' fondato, in particolare, il primo motivo.
La lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), consente di constatare che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato presso il difensore di ufficio. La lettura degli atti del procedimento consente anche di constatare che non vi era prova dell'esistenza di contatti tra imputato e difensore di ufficio.
In una situazione di mancanza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio, una notifica quale quella in atti non costituisce presupposto sufficiente per procedere al giudizio in assenza (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420: Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa) ed il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen, nel testo vigente al momento del giudizio, adesso in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., prima di procedere oltre.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica.