Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che gli zii non si erano presi cura delle bambine sottraendole alla situazione di degrado e di abuso in cui vivevano.
Una madre propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la decisione di primo grado in merito allo stato di abbandono delle minori, figlie della ricorrente, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità delle bambine.
Si costituivano in giudizio gli zii materni formalizzando al Tribunale...
Svolgimento del processo
La ricorrente Z.A. madre delle minori M. e M. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sez. Minori e Famiglia n. 1/2022, notificata a mezzo pec addi 3.01.2022,che confermava la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli n. 41/21,in ordine allo stato di abbandono delle minori G.M. e Z.M., figlie della ricorrente, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità delle bambine.
Esponeva la ricorrente che in data 27.02.2019, con decreto reso inaudita altera parte, il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva il collocamento di G.M. e Z.M. in idonea struttura, sospendeva la madre, Z.A., dalla responsabilità genitoriale sulle rispettive figlie minori e fissava per la trattazione l’udienza collegiale del 14.06.2019;
Con comparsa di intervento si costituivano in giudizio gli zii materni, D.I. e Z.A., che formalizzavano al Tribunale per i Minorenni la richiesta di affido delle nipoti. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso in cassazione Z.A., affidato ad un motivo.
Il tutore provvisorio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 44 comma 1 lett.D) legge 184/1983 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc . perché nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni prima e poi la Corte di Appello non hanno operato giudizi sulle potenzialità di accudimento e cura delle minori di D.I. e Z.A., tantomeno sulla significatività del rapporto esistente tra gli zii e le bambine e non hanno espletato le verifiche relative alla presenza o meno di rapporti significativi tra le minori e gli zii materni.
Il ricorso è inammissibile. Come esattamente rilevato nel controricorso la censura non si confronta con la rilevata inammissibilità del motivo relativo alle figure vicarianti degli zii materni (par. 3.2 pronuncia impugnata) pur fondandosi esclusivamente su questo capo della sentenza del giudice di secondo grado.
Nel ricorso ci si duole esclusivamente che non sia stata tenuta in considerazione la domanda degli zii, pur in presenza di una disponibilità e di un rapporto affettivo con le bimbe, senza alcuna considerazione del rilievo di genericità del motivo. Occorre precisare a tal riguardo che il rapporto significativo previsto dalla legge sull’adozione deve consistere in una relazione di cura e accudimento dei minori preesistente all’intervento della pubblica autorità tra i soggetti che chiedono l’affido e le minori. Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato atto che gli zii non risultano essersi presi cura delle bambine sottraendole alla situazione di degrado e di abuso ampiamente descritta nelle sentenze di primo e secondo grado.
In conclusione il ricorso è inammissibile con compensazione delle spese del giudizio di legittimità attesa la natura dei diritti azionati dalla parte ricorrente.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui all’art.
13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.