Da non confondere con i normali occhiali da vista che il dipendente utilizza quotidianamente per far fronte a un difetto visivo suo proprio. Lo specifica l'INAIL con la circolare n. 11/2023.
Con la
Ai sensi dell'
A proposito della sorveglianza sanitaria, qualora il medico competente riscontri nel corso della visita sintomi di astenopia, egli ne deve valutare la significatività e adottare i provvedimenti indicati nella tabella allegata alla presente circolare.
A tal proposito, l'INAIL precisa che i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) vanno distinti dai normali occhiali da vista, i quali non rientrano nel novero dei DPI e nemmeno in quello dei DSCV.
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Pertanto, la prescrizione da parte dell'oftalmologo di lenti finalizzate a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro. |
Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi volti a correggere nonché a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività di lavoro che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che consentano di eseguire la prestazione in buone condizioni laddove a ciò non siano sufficienti i normali dispositivi di correzione visiva.
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Tra i DSCV sono ricomprese le lenti applicabili al videoterminale, gli occhiali c.d. “office” ovvero altri dispositivi speciali di correzione. |
Ciò precisato, qualora a seguito della visita di sorveglianza sanitaria lo specialista prescriva un DSCV ne informa il medico competente, il quale a sua volta lo comunica al datore di lavoro che fornirà a sue spese il dispositivo entro il limite massimo di 150euro, compresa la montatura.