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4 aprile 2023
I buoni mobilità erogati ai lavoratori che usano la bicicletta rientrano tra i redditi di lavoro dipendente?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale contributo, da erogare a chi usa la bici nel percorso casa-lavoro, non è riconducibile né ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, né ad alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR.

La Redazione

L'Unione istante - firmataria di una convenzione con alcuni Comuni con cui gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale, poi alla stessa trasferiti - rappresenta che uno degli Enti locali aderenti ha sottoscritto un protocollo con la Regione per riconoscere ''buoni mobilità'' ai cittadini lavoratori aventi la sede lavorativa nel suo territorio comunale che utilizzano la bicicletta per il percorso casalavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.

Ciò posto, l'Istante chiede al Fisco se i suddetti buoni devono qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al D.L. n. 115/2022.

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito con risposta n. 274/2023 del 4 aprile 2023.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 1 del TUIR costituisce presupposto di tassazione il ''possesso di redditi'', in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: «redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi». Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

Ciò detto, risulta che i ''buoni mobilità' in questione siano destinati indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune citato. La circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell'Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile. Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».

Va da sé che il contributo, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo TUIR. Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.