Secondo la Cassazione, nemmeno la costituzione dell'appellante può sanare la nullità della costituzione dell'appellato senza la prova di notifica dell'atto di citazione.
In un giudizio avente ad oggetto l'opposizione al precetto, la Corte territoriale dichiarava l'appello improcedibile rilevando che all'atto di costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell'atto di appello, non risultando depositati i files telematici della notifica...
Svolgimento del processo
1. In forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la A. S.p.A. intimò alla T. s.a.s. ed al socio E.C. precetto per il pagamento della somma di euro 96.025,86, oltre interessi moratori e spese di procedura.
Avverso tale precetto, gli intimati spiegarono uno actu opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., contestando la debenza degli interessi moratori e la violazione delle tariffe professionali nella determinazione delle competenze di precetto.
2. L’opposizione venne accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. L’appello interposto dalla A. S.p.A. è stato dichiarato improcedibile dalla decisione in epigrafe indicata.
A fondamento della declaratoria, la Corte partenopea ha: rilevato che all’atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell’atto di appello,
«non depositando né i files telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa»; ritenuto che la nullità per inosservanza delle forme così verificatasi non era sanata per effetto della costituzione della parte appellata, avendo quest’ultima depositato la copia dell’atto di appello e della relata di notifica in files di formato pdf (diverso e non equipollente al prescritto file in formato xml) e mancando comunque - tanto nella produzione dell’appellante quanto in quella degli appellati - «documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione»; valutato irrilevante il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della notificazione effettuato dopo la conclusione della udienza di trattazione, a causa già riservata in decisione.
4. Ricorre per cassazione la A. S.p.A., affidandosi ad un motivo; resistono, con unico controricorso, la T. s.a.s. e E.C.
5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, si rileva come il ricorso non presenti vizi di regolarità formale: l’originale in forma analogica di esso, depositato nel fascicolo, reca la sottoscrizione autografa dell’Avvocato F.C., difensore abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte.
Del pari, validamente conferita appare la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, per tale collocazione topografica da ritenersi in tutto equiparata alla procura estesa a margine o in calce allo stesso: e tanto pur se detta procura non contenga un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, in quanto da essa non risulta, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
2. Ancora in via preliminare, è inammissibile per tardività il controricorso, siccome notificato (a mezzo PEC) il 28 agosto 2020 a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 1° luglio 2020, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito.
Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.
L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).
2.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende l’inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dalla stessa (con conseguente divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto di tali atti), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, subendo la parte inosservante delle regole del rito la preclusione di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (così Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 11/02/2022, n. 4428).
3. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 165 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Censura la declaratoria di improcedibilità dell’appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell’appellata, poiché compiuta con l’allegazione (con file in formato pdf) dell’atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica (recante la medesima data di esecuzione indicata dall’appellante) e senza contestazione «in merito alla conformità delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante».
Richiama, a suffragio dell’assunto, le pronunce di questa Corte secondo cui «la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex art. 165 cod. proc. civ., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell’appello, bensì la mera nullità della costituzione dell’appellante che può essere sanata […] mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività della costituzione medesima» (Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598) e secondo cui «la tempestiva costituzione dell’appellante, compiuta mediante la copia dell’atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame, ma integra una mera nullità sanabile […] a seguito di costituzione dell’appellato, che non contesti la conformità della copia all’originale» (Cass. 19/03/2019, n. 7679).
3.1. Il motivo non è fondato.
Non si intende qui certo confutare i princìpi di diritto enunciati dalle citate pronunce (e ribaditi anche in più recenti arresti: da ultimo, Cass. 15/11/2022, n. 33601): anzi, a siffatti princìpi - fondati sul rilievo che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo - va data espressa e convinta continuità, potendosi predicare l’applicazione di essi anche all’ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell’appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell’atto di appello, bensì con il deposito di un file in formato pdf che riproduca informaticamente l’immagine del documento rappresentato.
È tuttavia doveroso puntualizzare come la sanatoria della nullità della costituzione dell’appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell’appellato incontri un limite: occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell’atto di appello.
Così, specificamente, si esprime sul punto la citata Cass. n. 16598 del 2016: “Qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata […] L’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione e tale termine decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato. Se l’appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d’ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell’appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l’inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell’originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell’appellato».
In senso conforme, Cass. 09/02/2017, n. 3527: «La costituzione in giudizio dell’appellante con il deposito della copia dell’atto di citazione in luogo dell’originale determina l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull’avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall’atto prodotto dall’appellato, e l’appellante abbia depositato l’originale dell’atto di citazione notificato oltre l’udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., è nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell’appellante».
3.2. Proprio la descritta situazione si è verificata nel caso in esame. A giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione il giudice territoriale ha infatti posto la mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello.
Nella gravata sentenza si dà conto del fatto che parte appellante non ha depositato i files telematici della notifica dell’appello, effettuata con posta elettronica certificata, «né copie analogiche della stessa»; si rileva che anche nella produzione degli appellati non è presente «il file della notificazione loro indirizzata telematicamente»; si evidenzia, conclusivamente, che gli appellati non hanno depositato «al pari dell’appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione».
Nell’illustrato contesto, effettivamente la Corte d’appello versava, all’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., nella impossibilità di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell’atto di appello alla parte appellata: irrilevante la mancata contestazione di quest’ultima sul punto (in materia sottratta alla disponibilità delle parti), priva di significatività a tal fine risultando la relazione di notifica (prodotta dagli appellati con file in formato pdf), siccome, trattandosi di notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita da avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994, costituita da documento informatico separato redatto dall’avvocato notificante ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, inidoneo ad attestare l’epoca di effettiva spedizione (e, a maiori, di consegna) dell’atto.
3.3. Per tali ragioni, il motivo di ricorso va disatteso.
Solo per completezza argomentativa, si osserva come il motivo di ricorso sia altresì argomentato sulla scorta di una circostanza fattuale (la mancata contestazione da parte appellata delle ricevute di notifica allegate in pdf da parte appellante) contraria a quanto accertato nella sentenza impugnata, nella quale si esclude, reiteratamente, che l’appellante abbia, in uno alla iscrizione a ruolo o comunque anteriormente alla prima udienza di trattazione, depositato la notifica dell’atto di appello, tanto in formato xml quanto in formato pdf (cfr. pag. 3, § 3., secondo capoverso; pag. 11, penultimo capoverso), sicché la asserita non contestazione non può essersi realizzata.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della tardività della costituzione del controricorrente.
6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.