Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. sono collegate alla "funzione difensiva". Esse operano sia quando l'attività difensiva viene svolta nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è disposto, sia quando la stessa viene svolta in un diverso procedimento.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto nei riguardi di D. F., soggetto non indagato.
Dal provvedimento impugnato si evince che il sequestro è stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen.; si è ritenuto che D., Sindaco del Comune di (omissis), potesse avere la disponibilità di documentazione relativa al decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio del Comune in questione - con particolare riferimento alla relazione del Ministro dell'interno- e di "ogni altro bene, cose pertinenti all'ipotizzato reato o di esso costituenti corpo di reato".
La perquisizione è stata compiuta presso i luoghi di residenza, "presso lo studio professionale e presso lo studio eventualmente utilizzato in relazione alla carica politica rivestita" (così l'ordinanza impugnata).
2. Ha proposto ricorso il difensore di D. ed è stato articolato un unico motivo con cui si deduce contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione; il tema attiene alla violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. e, in particolare, al mancato avviso della perquisizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per consentire al Presidente di questo - o ad un suo delegato - di assistere all'atto di indagine, al mancato decreto autorizzativo del Giudice e alla mancata esecuzione della perquisizione personalmente da parte del Pubblico Ministero.
D. avrebbe personalmente consegnato nell'occasione la copia della relazione ministeriale indicata e, ciò nonostante, sarebbero stati sequestrati "presso il domicilio dell'avvocato i supporti informatici, copia forense del cellulare" e "presso lo studio del difensore .. copia forense dei computer presso lo studio legale".
Non sarebbe sufficiente, si aggiunge, l'atto - contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero - attestante la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) della perquisizione preso lo studio legale del ricorrente, essendo detto atto carente del timbro e della prova della trasmissione; né sarebbe stato accertato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che a D. non fosse già stato conferito un mandato difensivo, atteso che in quel periodo alcuni membri del consiglio comunale avevano ricevuto la comunicazione della procedura di incandidabilità mediante la quale si poteva visionare il decreto di scioglimento del Comune e la relazione ministeriale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel complesso infondato, al limite della inammissibilità.
2. La prospettazione difensiva, che non riguarda i profili di proporzionalità e di pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato per cui si procede, ruota intorno ad un assunto costitutivo e cioè che nella specie sarebbe stato violato l'art. 103 cod. proc. pen., in ragione del fatto che F. D., oltre ad essere il Sindaco del Comune di (omissis), il cui consiglio comunale è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, è anche un avvocato; dunque, si sostiene, il mezzo di ricerca della prova avrebbe dovuto essere eseguito con le garanzie previste dall'art. 103 cit.
3. Si tratta di un assunto infondato.
Sul tema si è registrato in passato un contrasto giurisprudenziale.
Secondo una prima opzione interpretativa "le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. sono riferibili ai soli avvocati che assumono l'ufficio di difensore nel procedimento nel quale vengono disposti la perquisizione o il sequestro e non ai legali che svolgano o abbiano svolto l'ufficio in favore dell'attuale investigato, ma in diversi affari o procedimenti" (Sez. 6, n. 195 del 22/011991, Grassi, Rv. 187030); secondo altro indirizzo tali garanzie "non vanno limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta" (Sez. 6, n. 3804 del 27/10/1992, Genna, Rv. 193107).
A sostegno di tale secondo indirizzo, si era evidenziato come i lavori preparatori, dalla Relazione al Progetto preliminare del 1978 e le discussioni parlamentari contenessero chiare indicazioni in tal senso, e si era evidenziato che "non c'è nessuna ragione, ne' letterale, ne' logica, ne' sistematica, di limitare la garanzia al difensore dell'indagato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione, ricerca sequestro o intercettazione"; che la limitazione sarebbe ingiustificata perché darebbe "la possibilità di incidere sulla sfera riservata al difensore attraverso attivita investigative formalmente estranee al procedimento de quo, ma che potrebbero far acquisire indirettamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero notizie ed elementi utili ai fini dell'indagine"; che "non si tratta di privilegi di categoria giacché la tutela apprestata non è finalizzata ... alla "dignità" professionale degli avvocati, ma al libero ed ampio dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale (così come negli artt. 200 e 256 c.p.p. che trovano il diretto supporto nell'art. 24 Cost., che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona (art. 2 Cost)".
In tale contesto si è registrato l'intervento delle Sezioni unite e si è chiarito che:
-l'art. 103 non autorizza a ritenere che le garanzie previste siano destinate ad operare solo per gli atti di ricerca della prova compiuti nel procedimento in cui è svolta l'attività difensiva;
- l'art. 103 non è il solo a parlare di "difensori" in relazione ad una qualità professionale anziché ad uno specifico procedimento visto che si esprimono in modo analogo anche gli artt. 97 comma 2 (dove si parla di "elenchi dei difensori") e 613 comma 1 (dove si parla di "difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione");
- la parola "difensori" nell'art. 103, di per sè, non ha necessariamente il significato limitativo che gli si vorrebbe attribuire ma anzi che l'uso del plurale ("negli uffici dei difensori"; "presso i difensori") sta ad indicare che la norma prende in considerazione l'attività difensiva e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova;
- al legislatore sia apparso naturale collocare nel titolo destinato al difensore una disposizione di generale garanzia del rapporto difensivo, congegnata, come si legge nella Relazione al Progetto preliminare, per "raccogliere varie disposizioni che nel Progetto del 1978 erano distribuite in varie altre norme";
- dunque le garanzie indicate nell'art. 103 cod. proc. pen. sono coordinate alla funzione difensiva", più che ad un rapporto specifico;
- i limiti del primo comma e le garanzie dei commi terzo e quarto dell'art. 103 sono diretti proprio ad evitare che con ispezioni e perquisizioni non strettamente necessarie negli uffici dei difensori, effettuate dalla polizia giudiziaria in modo incontrollato, si possa condurre una ricerca indiscriminata su tutti gli atti esistenti nell'ufficio del difensore, con la possibilità di acquisire o comunque di conoscere, solo perché relativi ad altri procedimenti atti di un rapporto difensivo che il difensore ha diritto di mantenere segreti. Dunque, l'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 cod. proc pen. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'Autorità giudiziaria con riguardo al procedimento in cui è stata svolta l'attività difensiva.
È dunque illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal pubblico ministero ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103 commi terzo e quarto cod. proc. pen., anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta attività difensiva (Sez. U., n. 25 del 12/11/1993, dep. 1994, Grollino, Rv 195627).
Le garanzie previste dalla legge sono funzionali all'attività di difensore sia che venga svolta nei riguardi di un soggetto nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è disposto, sia che l'attività sia stata esercitata in un diverso procedimento.
Si è osservato in dottrina che si tratta di una norma che ha la finalità di garantire l'attività difensiva in modo libero e senza condizionamenti non a introdurre privilegi di casta: le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono rivolte nei confronti del soggetto che svolge un'attività difensiva in ragione di uno specifico mandato ricevuto, essendo essenzialmente apprestate in funzione della garanzia del diritto di difesa dell'imputato.
Le garanzie in esame pertanto non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'art. 103 cod. proc. pen. debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale indagato e non siano attinenti all'oggetto di alcuna difesa (Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011 - dep. 2012, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263;Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, P.M. in proc. Castellini, Rv. 234858).
Nel caso in esame, non è stato dedotto alcunchè.
Non si è spiegato se - al momento in cui fu disposto il mezzo di ricerca della prova - vi fossero indagati e non si prospetta nemmeno che il ricorrente rivesta la qualità di difensore nel procedimento nel quale è stato emesso il decreto di sequestro, ovvero in altro procedimento, e che pertanto la documentazione sequestrata possa rientrare nell"'oggetto della difesa" e non sia essa stessa "corpo di reato" a norma dell'art. 103 cod. proc. pen.
Nulla è stato detto dal ricorrente nè sul perchè quella perquisizione e sequestro dovrebbero incidere sulla sua attività difensiva e neppure se un mandato difensivo sia stato a lui conferito per vicende legate allo scioglimento del Consiglio comunale di (omissis).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.