Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
5 aprile 2023
PTT: aggiornate le tipologie di atti e documenti

L'aggiornamento delle voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi è stato effettuato in attuazione della Legge n. 130/2022, recante disposizioni sulla riforma dell'ordinamento e del processo tributari, e della Legge di bilancio 2023.

di La Redazione
Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell'upload dei file in fase di deposito. Adeguamento che è stato disposto in attuazione della Legge n. 130/2022, recante disposizioni sulla riforma dell'ordinamento e del processo tributari, e della Legge n. 197/2022 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
 
La Legge n. 130 cit. interviene sull'istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici tributari, di formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori.
Sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE - ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE - NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE - NON ADESIONE
Un'altra novità riguarda la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta: se il Giudice lo ritiene necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all'ufficio di segreteria della Corte.
In particolare, le voci previste per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:
  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE
 
Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Legge n. 197 cit. permette la definizione agevolata tramite apposita domanda effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia. Inoltre, è prevista la sospensione fino al 10 luglio 2023 delle controversie definibili qualora il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l'organo giurisdizionale davanti a cui pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:
  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022;
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022.

precisazione

Per maggiori informazioni, si possono consultare le istruzioni presenti sul sito di Assistenza Online, raggiungibile dal sito della Giustizia Tributaria. 

Documenti correlati