
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con decreto depositato in data 22/7/2021, ha respinto il reclamo proposto da F.S. nei confronti di M.F., avverso provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza che, nel giudizio di divorzio dei coniugi, autorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati, ha disposto che il F.S. dovesse provvedere in via esclusiva al mantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniuge, con assegno mensile di € 200,00.
In particolare, il giudice d’appello, in sede di reclamo, ha sostenuto che doveva essere integrato il provvedimento impugnato, con la previsione che l’obbligo di versamento dell’assegno di € 200,00 mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momento in cui la M.F. avesse cessato di essere assoggettata alla Cassa Integrazione Guadagni; ha quindi condannato il reclamante soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia, F.S. propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 29/9/21, affidato a due motivi, nei confronti di M.F. (che resiste con controricorso, notificato il 5/11/2021).
Motivi della decisione
1. Il ricorrente, con il primo motivo, premessa l’inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, avverso il provvedimento che rigetti il reclamo ex art.708 ult. comma c.p.c. (nel testo modificato dalla l.54/2006, ove, all’art.4 si è specificato che i provvedimenti presidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stesso regime previsto dal quarto comma dell’art.708 c.p.c., per quelli adottati nel giudizio di separazione, con conseguente reclamabilità in Corte d’appello), applicabile al procedimento di divorzio, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 739 c.p.c., censurando il solo capo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali; con il secondo motivo deduce poi violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 92 c.p.c., in ragione della disposta condanna alle spese malgrado la modifica del provvedimento reclamato.
2. La prima censura è fondata.
2.1. Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.
Questa Corte ha chiarito (Cass. 10291/2014) che «in materia di procedimenti d'interesse del minore, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento del minore al comune - adottato in via provvisoria ed urgente - senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.». Invero il ricorso per cassazione è esperibile, ex art.111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.
Tuttavia, il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione relativa alle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, statuizione idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017).
Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d'impugnazione, sicche´ avverso il medesimo ben puo` essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).
Nel merito, questa Corte da ultimo (Cass. 8432/2020) ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che «nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio» (il precedente è stato successivamente confermato da questa Corte: Cass. 11362/2022; Cass. 27393/2022).
Essenzialmente sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito; del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente; nonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex art.739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
Questa Corte, con riguardo al procedimento di divorzio, ha poi affermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l. n. 898 del 1970».
Il principio, per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria e strumentale al giudizio di merito, conferma quindi la necessaria applicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte con riguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.
3. Il secondo motivo è assorbito.
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, in relazione al consolidarsi solo in tempi recenti dell’orientamento di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, dispone la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali della fase di reclamo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.