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6 aprile 2023
I chiarimenti dell’INL sulla decadenza del provvedimento di sospensione dopo il decreto di archiviazione del giudice penale

Trattasi di alcune casistiche legate al contenuto del comma 16 dell'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Con la nota in commento, l'INL fornisce alcuni chiarimenti dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n. 3/2021.

di La Redazione

In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute all'INL in relazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008, in particolare su alcuni casi che possono ricorrere dopo l'emissione del decreto di archiviazione del Giudice penale per via dell'estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 1 della stessa disposizione, l'INL fornisce alcune importanti precisazioni con la nota n. 642 del 6 aprile 2023.
Trattasi, nello specifico, delle seguenti:

precisazione

  • Qualora il provvedimento di sospensione sia stato adottato esclusivamente per motivi di salute e sicurezza, in mancanza di un'istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro, l'intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale comporta la decadenza del provvedimento di sospensione, senza alcun adempimento da porre in essere da parte del personale ispettivo. In tali ipotesi, in virtù di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, se l'archiviazione sia a conoscenza dell'Ufficio, sarà necessario comunicarla all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in modo tale che venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti;
  • In presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall'Ufficio ma decaduto, la ripresa dell'attività da parte del datore di lavoro successiva all'emissione del decreto di archiviazione non viola il comma 15 dell'art. 14 che prevede la pena dell'arresto fino a 6 mesi per i datori di lavoro che non ottemperano al provvedimento di sospensione adottato a causa di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • La decadenza del provvedimento di sospensione opera anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita;
  • Un'altra casistica riguarda l'ipotesi in cui il provvedimento sospensivo venga revocato dopo l'istanza di parte avanzata ai sensi del comma 11 dell'art. 14, con pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, e successivamente intervenga l'adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/1994: in tal caso, l'archiviazionenon determina il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, poiché l'obbligo deriva dalla presentazione della relativa istanza volta alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività lavorativa.