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6 aprile 2023
Sussistenti i presupposti per il primo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Cassazione, Margherita Cassano assegna la questione alla seconda sezione civile della Corte

La questione, sollevata dalla Corte d'Appello di Napoli con ordinanza del 2 marzo 2023, riguardava l'applicabilità o meno dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. anche ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace.

La Redazione

Con ordinanza del 2 marzo 2023, la Corte d'Appello di Napoli disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto:

precisazione

«se, nel giudizio presupposto che di svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89/2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-sexies, o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace».

La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto soddisfatto il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi alla Corte territoriale rimettente nonché le altre condizioni richieste dall'art. 363-bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.

A tal proposito, si è affermato che «la questione se il giudice di pace possa avvalersi delle modalità semplificate, con la pronuncia della sentenza contestuale, previste dall'art. 281-sexies c.p.c., è esclusivamente di diritto, non condizionata da peculiarità della fattispecie né implicante un giudizio di fatto».

Tale questione, inoltre, non è stata ancora stata risolta ex professo dalla Corte di Cassazione.

Inoltre, precisa la Prima Presidente, deve escludersi che il dubbio interpretativo sia di immediata e facile solo perché la questione è stata affrontata dal Legislatore con il novello, dal D.Lgs. n. 149/2022art. 321 c.p.c. che richiama espressamente l'art. 281-sexies c.p.c..
Tale innovazione ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Alla luce di quanto detto, la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale viene assegnata alla Seconda sezione Civile per l'enunciazione del principio di diritto.

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