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6 aprile 2023
Spetta al Legislatore statale stabilire il numero massimo di mandati elettivi consecutivi dei sindaci
La previsione di un limite serve a garantire alcuni principi costituzionali, tra cui la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale.
La Redazione
Con la sentenza n. 60 del 4 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma della Regione Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La disposizione infatti si pone in contrasto con la disciplina statale (articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in vigore dal 14 maggio 2022), la quale prevede che i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.
 
La pronuncia in commento ribadisce la necessità che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” venga esercitata in armonia con la Costituzione, e, in particolare, con il principio previsto dall'articolo 51 che assegna al legislatore statale il potere di stabilire per i sindaci, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi. Previsione, quest'ultima, che secondo la Consulta serve a garantire alcuni principi e diritti di rango costituzionale: «la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali».