Questo l'oggetto della circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2023 con la quale si forniscono chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022.
Con la circolare del 3 aprile 2023, il Ministero della Giustizia ha fornito agli uffici giudiziari chiarimenti interpretativi relativi alle modalità di liquidazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione a seguito dell'entrata in vigore del
- Prima questione: dies a quo per l'applicazione delle tariffe
La data di riferimento va individuata nel
- Seconda questione: applicabilità del tariffario in relazione alle prestazioni già in corso (ovvero agli incarichi già conferiti) al momento della entrata in vigore del decreto, ma non ancora concluse e/o liquidate
In difetto di una specifica indicazione nel Decreto, si ritiene che la valutazione maggiormente rispondente alle rilevazioni operate debba fare riferimento al momento nel quale è stata disposta dal Pubblico Ministero, con relativo decreto, l'esecuzione delle operazioni di intercettazione all'interno del procedimento penale iscritto.
Ne deriva che il listino di cui al Decreto ministeriale verrà applicato alle prestazioni iniziate solo in data successiva alla sua pubblicazione (15 dicembre 2022) coincidendo il momento di inizio della prestazione con la firma del decreto di esecuzione da parte del Pubblico Ministero.
- Terza questione: natura, obbligatoria e vincolante, del tariffario
Sulla questione, occorre premette quanto segue:
- considerato il principio della omnicomprensività della prestazione relativa alla tipologia di attività richiesta al quale è stata improntata la voce di listino, la tariffa liquidata deve ritenersi già comprensiva di tutte le possibili voci, incluse quelle accessorie alla prestazione resa, per le quali è stata già a monte valutata la relativa incidenza delle varie voci di costo;- in relazione alle prestazioni di flussi di comunicazioni afferenti al traffico telefonico di cui alle voci “Telefonica”, “Voip” e “VoLTE”, il relativo canone giornaliero non è cumulabile;
Alla luce di quanto detto, si afferma che «salva l'unica ipotesi in cui la tariffa è indicata fino ad un massimo, per la cui liquidazione i Procuratori dovranno attenersi ai criteri generali di quantificazione del compenso previsti nel decreto, l'importo previsto per le voci di listino il cui compenso sia indicato in maniera fissa debba ritenersi vincolante per gli uffici; i Procuratori, pertanto, nel rispetto del principio della omnicomprensività della prestazione inclusa nella relativa voce di listino, dovranno in tale ipotesi ritenere il quantum della tariffa determinato in misura fissa e, come tale, non derogabile».