In uno è previsto il premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, nell'altro un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
- Il Decreto 13 dicembre 2022 - «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».
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Il sostegno per gli investimenti di micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi. |
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
- Il Decreto 16 dicembre 2022 - «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti».
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'
art. 41 della L. n. 238/2016 .
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;
- contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
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Le domande devono essere presentate all'Organismo pagatore competente(OP) entro il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni. |