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7 aprile 2023
Contenzioso tributario: primo rinvio pregiudiziale alla Cassazione dopo la riforma Cartabia

Si tratta dell'ordinanza della CGT di primo grado di Agrigento del 31 marzo 2023, con la quale è stato sollevato il rinvio pregiudiziale di cui al nuovo art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per via delle difficoltà interpretative insite nella disciplina dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. n. 34/2020.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 428 del 31 marzo 2023, la CGT di primo grado di Agrigento ha sollevato il primo rinvio pregiudizialeora previsto dall'art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione affinché essa possa fissare i principi di valenza nomofilattica sulle questioni oggetto della causa, che riguardano la rilevanza della suddetta disposizione nel giudizio tributario di merito, l'ammissibilità di questioni di diritto incidenti sulla giurisdizione in sede di rinvio pregiudiziale e, di conseguenza, la portata dell'art. 25 D.L. n. 34/2020 sulle liti concernenti la spettanza del contributo a fondo perduto, tenendo conto che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 363-bis c.p.c..

In breve, la questione riguardava l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate del contributo a fondo perduto richiesto dal contribuente ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 34/2020, posto che il mandato di pagamento del contributo non era andato a buon fine perché l'IBAN indicato dal contribuente presentava delle irregolarità.

Ebbene, il Giudice tributario sostiene che vi siano numerose questioni di diritto rilevanti da sottoporre alla Corte di Cassazione attraverso il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c.:

precisazione

  1. La possibilità che il giudice tributario di merito sia legittimato a sperimentare tale strumento, inserito nel Codice di rito con l'introduzione dell'art. 363-bis con la riforma del processo civile e poi stralciata dalla riforma del processo tributario;
  2. La questione sottesa al rinvio pregiudiziale, di difficile interpretazione, che riguarda il compendio normativo connesso al contributo a fondo perduto e alla giurisdizione competente a decidere le controversie nelle quali il Fisco abbia rigettato le richieste provenienti dai potenziali beneficiari e che trovano disciplina nell'art. 25 D.L. n. 34/2020. Tale questione sembra, infatti, essere esclusivamente di diritto e risulta necessaria per la definizione del procedimento in oggetto, oltre ad essere particolarmente complessa;
  3. Il dubbio se in sede di rinvio pregiudiziale possa sollecitarsi alla Suprema Corte la questione interpretativa esclusivamente di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice che solleva il rinvio, dubbi che potrebbero accrescersi ulteriormente se si considera la natura del contributo.

Concludendo, proprio la difficoltà e la problematicità delle questioni legate alla portata dell'art. 25 D.L. n. 34/2020, secondo la CGT di primo grado di Agrigento, giustificano l'intervento degli Ermellini allo scopo di evitare che la decisione sulla questione possa produrre incertezze applicative destinate ad incidere sui diritti reclamati dal soggetto che richiede il contributo a fondo perduto.