Nel caso concreto il Giudice aveva trascurato alcuni elementi importanti, come il fatto che i genitori si erano trasferiti in un nuovo immobile adeguato alle esigenze familiari, si erano messi in regola con i canoni di locazione, avevano ricercato attività di lavoro più redditizie e partecipato con impegno ai percorsi di sostegno sulla genitorialità loro prescritti.
Il P.M.M. chiedeva al Presidente del Tribunale per i Minorenni di verificare la sussistenza dello stato di abbandono dei minori poiché privi di assistenza morale e materiale per via dell'incapacità dei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi.
Il Tribunale per i Minorenni ratificava l'allontanamento dei minori dalla casa familiare, disponeva la...
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21.09.2015, avente ad oggetto provvedimenti ex art. 300, 333 c.c. il P.M.M. chiedeva al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli di verificare la sussistenza dello stato di abbandono dei minori F.P., K., S., E., D. e M., poichè privi di assistenza morale e materiale per incapacità dei genitori e dei parenti entro il 4° grado tenuti a provvedervi”.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con decreto del 29.10.2015, ratificava l'allontanamento dalla residenza familiare dei minori D. P. F. P., nata a N. il (omissis), D. P. K., nata a N. il (omissis), D. P. S., nata a N. il (omissis), D. P. E., nata a N. il (omissis), D. P. D., nato a N. il (omissis), D. P. M., nata a N. il (omissis), disposto ai sensi dell'art. 403 c.c.; disponeva, altresi, la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei predetti genitori; procedeva alla nomina di un tutore provvisorio, nella persona dell'Avv. S. S.; richiedeva ai Servizi interessati di recepire e riferire “ulteriori e più approfondite informazioni sulle condizioni giuridiche e difatto dei minori, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono, al fine di verificare se sussiste uno stato di abbandono” e fissava l’udienza collegiale per il giorno14.01.2016.
In data 12.01.2016, i coniugi D. P. – S., si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e chiedevano all’Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Napoli di revocare il Decreto del 29.10.2015 e, per l'effetto, reintegrarli nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori; di disporre l'immediato rientro in famiglia dei minori, presso il domicilio familiare, all’epoca sito in N. alla Via (omisss) o, in subordine, presso il domicilio degli zii materni S. I., nata a N. (N.) il (omissis) e P. A., nato a P. (N.) il (omissis) in M. alla Via (omissis).
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza del 235/2018, dichiarava lo stato di adottabilità delle minori D. P. S., nata il (omissis); E., nata il (omissis); D., nato il (omissis) e M., nata il (omissis) e disponeva l’interruzione dei rapporti con i genitori ed i parenti tutti; i coniugi D. P. P. e S. C. proponevano appello avverso la suindicata sentenza; la Corte di Appello di Napoli – Sez. Minori e Famiglia nominava quale CTU la dott.ssa D.P. e rinviava all’udienza 15.10.2021 per l’acquisizione dell’elaborato peritale e prosieguo del giudizio; all’esito, la Corte di Appello di Napoli – Sez. Minori e Famiglia confermava la sentenza di adottabilità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli. A fondamento della decisione, la Corte di merito individuava profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale delle parti e la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con le esigenze evolutive dei minori oltre alla mancanza di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita anche degli altri figli conviventi.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso in cassazione D. P. P. e S. C. affidato ad un motivo. Il curatore speciale resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la NULLITA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 COMMA 1, LETT d) L.184/1983 IN RELAZIONE ALL’ART 360 N. 5, C.P.C. PER OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO
OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI. I ricorrenti lamentano, in particolare, che la Corte di merito ha erroneamente affermato l’esistenza di uno stato di abbandono, che ha costituito il presupposto della dichiarazione di adottabilità dei figli, senza valutare le risultanze probatorie dalle quali invece risulta un forte legame affettivo con i figli e l’impegno dei ricorrenti a svolgere, nonostante le difficoltà materiali, il ruolo genitoriale. In particolare i ricorrenti lamentano che non risulta valutata la circostanza che si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq, adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canone locativo; che inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività lavorative, al fine di sostenere economicamente la famiglia; che hanno svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialità loro prescritti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come questa Corte ha più volte ribadito, l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la «situazione di abbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell'adozione. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come «soluzione estrema», quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso. II giudice di merito, nell'accertare Io stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare anzitutto che i ricorrenti sono stati dichiarati incapaci di attendere alla funzione genitoriale con un giudizio rivolto prevalentemente al passato, pur dando atto che i medesimi si trovavano in condizioni di indigenza quando furono sottoposti al vaglio dei servizi sociali. Il giudizio peraltro non si è efficacemente esteso alla valutazione prognostica della recuperabilità al ruolo genitoriale e della necessità per i minori di non recidere i legami familiari in considerazione delle nuove circostanze di fatto riguardanti l’esistenza e le condizioni del nucleo originario.
Emerge dalla sentenza che i ricorrenti non sono stati in passato all’altezza dei loro compiti ed “hanno creato – con i figli maggiori - una rete familiare di supporto, caricando i figli maggiori di compiti e responsabilità non adeguati alla loro età e pregiudizievole per i figli minori; sono stati discontinui nella partecipazione ai programmi di sostegno predisposti nell’ausilio ai loro compite genitoriali e ciò ha che ha reso difficile agli operatori, in questi attuare un concreto piano di sostegno.”
Tuttavia a tal riguardo deve essere considerato che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se immune da vizi logici.
La Corte di merito ha dato atto del forte legame affettivo tra genitori e figli che ascoltati hanno tutti manifestato il desiderio di tornare nella loro famiglia; non risulta invece valutata la circostanza che i ricorrenti si sono trasferiti in un nuovo immobile di 95 mq, adeguato alle esigenze familiari azzerando le iniziali morosità del canone locativo; inoltre hanno ricercato nuove e redditizie attività lavorative, al fine di sostenere economicamente la famiglia; hanno svolto con impegno e dedizione i percorsi a sostegno della genitorialità loro prescritti; pertanto si impone alla luce di tali circostanze un nuovo rigoroso accertamento sulla situazione di abbandono dei quattro minori D. P., sia sotto l’aspetto della privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, che sotto l’aspetto della irreversibilità di tale situazione, prognosticata mediante l’esame della condizione attuale di entrambi i genitori ed in base ad un giudizio di irrecuperabilità.
La Corte di merito ha poi del tutto trascurato di valutare la perdita del forte legame che lega i minori con tutti gli altri fratelli e con i quali in caso di adozione verrebbero interrotti tutti i contatti. Ha, inoltre, del tutto trascurato di valutare l’esistenza e l’entità del pregiudizio che deriverebbe loro dalla recisione del legame genitoriale e più ampiamente familiare.
Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello in diversa composizione perché, attenendosi ai principi di diritto poc'anzi richiamati, effettui i necessari accertamenti come sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.