Il giudice del rinvio, il quale ritenga la iniziale pretesa manifestamente infondata, può certamente disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole per il richiedente.
Svolgimento del processo
Il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai fini dell’impugnazione, con ricorso per cassazione, di un provvedimento in materia di protezione internazionale. La Suprema corte ha accolto il ricorso e ha rinviato alla Corte d’appello dell’Aquila. Questa, adita in sede di rinvio, ha rigettato l’appello e ha disposto la revoca dell’ammissione sia per la fase di riassunzione, sia per il giudizio di cassazione, avendo ravvisato l’ipotesi della manifesta infondatezza dell’originaria istanza di protezione internazionale. La decisione è stata confermata in sede di opposizione, in forza del rilievo che l’accoglimento del ricorso per cassazione si fondava su motivazioni del tutto neutro rispetto alla valutazione di manifesta infondatezza dell’azione giudiziaria, infine operata dalla corte di rinvio. Secondo il giudice dell’opposizione la valutazione di manifesta infondatezza non può essere parcellizzata per singole fasi, ma deve necessariamente tenere conto dell’esito finale e complessivo della causa.
Il Ministero ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla pubblica udienza che fosse eventualmente fissata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si sostiene che il ricorso per cassazione, in relazione al quale l’interessato fu ammesso in via provvisoria al beneficio, fu comunque accolto, essendo pertanto insostenibile, per la contraddizione che non lo consente, ravvisare una ipotesi di manifesta infondatezza rispetto a una iniziativa giudiziaria definita in senso favorevole per la parte ammessa.
Con il secondo motivo si sostiene che, in ipotesi di accoglimento del primo motivo, ne deriverebbe la illegittimità della revoca del beneficio anche per il procedimento definito con l’ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato in materia il seguente principio di diritto: «In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., S.U. n. 32096/2022).
Mutatis mutandis, una volta chiarito che la vittoria nel giudizio di cassazione non solo non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, non neanche la sottrae dal rischio della condanna in favore della controparte, il medesimo principio vale anche in materia di patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di rinvio, il quale ritenga la iniziale pretesa manifestamente infondata, può certamente disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l’esito favorevole per il richiedente. Invero, la cassazione con rinvio, qualora, come nel caso in esame, sia avvenuta per ragioni che non pregiudicano il potere del giudice di rinvio di decidere il merito della causa, non vale ad escludere l’iniziale manifesta infondatezza della pretesa e quindi il correlativo potere del giudice di rinvio di disporre la revoca del beneficio.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.