Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
7 aprile 2023
Anche l’infermità psico-fisica irreversibile dell’imputato può comportare la definizione del procedimento

La Consulta ha dichiarato incostituzionale il riferimento dell'improcedibilità ex art. 72-bis c.p.p. alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psico-fisico che impedisce all'imputato di partecipare attivamente al processo.

di La Redazione
Con la sentenza n. 65 del 7 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 72-bis c.p.p. nella parte in cui, prevedendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non può partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato «mentale», anziché a quello «psico-fisico». Illegittimità che colpisce in via sequenziale anche gli artt. 70,71 e 72 c.p.p. per le stesse motivazioni.
 
Nel caso di specie, si tratta di persona affetta da SLA, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, essendo la stessa impedita a parteciparvi per l'irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia.
 
Secondo la Consulta, il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che in linea astratta può dedursi dall'impiego dell'aggettivo «mentale», nel testo dell'art. 72-bis cit. determina un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch'essa le facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione».
 
Non è convincente la tesi che assume la radicale eterogeneità tra infermità mentale e infermità fisica. Seppure corrisponde a una «classificazione tradizionale», questa rigida distinzione «postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative», le quali «hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva al processo».