L'individuazione delle aree è il risultato del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici.
La Regione Veneto
con deliberazione del 21 marzo 2023, n. 312 (B.U.R. Veneto Ord. 4 aprile 2023, n. 47) ha approvato le norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.
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Sotto il profilo legislativo, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e la collocazione di tali impianti anche in aree agricole è espressamente prevista dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. Il medesimo decreto legislativo prevede la possibilità di installare tali impianti in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico con il solo limite della tutela e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In seguito, le “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10/10/2010 hanno fissato i criteri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle “aree non idonee”, ovvero di quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e/o del paesaggio.
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Con la Legge 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", la Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al
D.Lgs. n. 387/2003 e al D.M. 10 settembre 2010, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato le aree con indicatori di idoneità e le aree con indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Premesso ciò, come indicato dal provvedimento regionale in commento, la L.R. n. 17/22, definisce le “aree agricole di pregio”, quali “aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica”. Inoltre, tra i criteri indicati per la loro individuazione, dispone di procedere “…tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC”. In proposito, si ricorda che:
- il “sistema del territorio rurale” previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC), si articola in quattro fattispecie di aree rurali nelle quali la pianificazione territoriale e urbanistica viene svolta perseguendo le specifiche finalità descritte negli artt. 8-11 delle medesime norme;
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tale “sistema del territorio rurale”, se si esclude la fascia settentrionale montana, presenta una diffusa utilizzazione agricola, variabilmente caratterizzata dalla commistione tra agricoltura e urbanizzazione;
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nell'alta pianura, nelle zone pedemontane e collinari, si rinvengono principalmente le aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, mentre le aree agropolitane e le terre fertili si distribuiscono a macchia di leopardo in tutta la pianura, nella fascia sia centrale che bassa. In particolare, le aree fertili di maggiore estensione si rinvengono nella parte meridionale e orientale del territorio regionale, dove storicamente si sono realizzati gli interventi di bonifica idraulica ed agraria.
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I contesti figurativi con carattere agricolo vanno pertanto tenuti liberi da infrastrutture, quali quelle energetiche, che finiscono per modificarne l'ampiezza, ostacolarne le vedute d'insieme e ad ampio raggio, limitarne i coni visuali, nonché alterare l'immagine complessiva dell'edificio o complesso architettonico di riferimento, specie quando quest'ultimo rappresenta un tratto distintivo del paesaggio locale, che concorre a costruire il senso di appartenenza delle popolazioni al proprio territorio.
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Se da una parte occorre individuare determinate aree, dall'altra parte, però, occorre escluderne altre. Difatti, il miglioramento del paesaggio, infatti, diventa occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso
impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse paesaggistiche (boschi, siepi, filari, corsi d'acqua, zone umide ecc.) ed eventualmente di quelle territoriali (luoghi della memoria, posti di ristoro, ecc.).
Tutto ciò può trovare attuazione se non vengono realizzate barriere fisiche - quali ad esempio gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, caratterizzati peraltro da ampie estensioni - alla libera circolazione delle specie animali e alla fruizione umana