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11 aprile 2023
Quali titoli abilitativi sono necessari per l’installazione di impianti fotovoltaici su serre?

Considerando che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo, il Consiglio di Stato afferma l'ineludibilità dell'autorizzazione unica regionale.

La Redazione
In un giudizio avente ad oggetto la domanda di permesso di costruire, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla normativa applicabile al caso di specie.

La disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili è contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, recante una disciplina speciale di settore volta a garantire la necessaria uniformità di trattamento delle varie fattispecie concrete.
L'installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi: l'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, la p.a.s. (procedura abilitativa semplificata) di cui all'art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 28/2011 e la comunicazione di edilizia libera di cui all'art. 6, c. 11, D. Lgs. n. 28/2011.

In particolare, l'art. 12 cit. prevede che:

legislazione

«La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico».

Tuttavia, precisa il Consiglio, alcune categorie di impianti fotovoltaici costituiscono attività ad edilizia libera, e perciò realizzabili, non tramite autorizzazione regionale, bensì mediante comunicazione al Comune.
Si tratta di:

  1. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
  2. impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.
Atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo, il Consiglio di Stato conclude affermando l'ineludibilità dell'autorizzazione unica regionale. Per questi motivi, rigetta il ricorso con sentenza n. 3294 del 30 marzo 2023.
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