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La Società cooperativa proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi con i quali, rispettivamente su domanda di Tizio e Caio, le era stato ingiunto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dai suddetti lavoratori. Evidenziava la Società Cooperativa di avere versato le relative quote al Fondo di Tesoreria e di avere attivato la procedura di incapienza contributiva, sicché solo l'INPS doveva ritenersi obbligato. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, gli opposti si costituivano in giudizio, allegando di aver aderito al Fondo Complementare Pensionistico e di avere, quindi, delegato il datore di lavoro a versare il TFR al Fondo. In ogni caso, i lavoratori contestavano l'incapienza contributiva dedotta dalla controparte, anche ponendo in rilievo l'assenza di prova circa la tempestiva attivazione del procedimento, indispensabile per l'intervento diretto da parte dell'INPS. |
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Il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare va configurato alla stregua di una delegazione di pagamento |
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Nel caso in cui non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro rispetto al Fondo, né consti che il pagamento sia avvenuto, la richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato, da parte del lavoratore, deve essere valutata alla stregua di una implicita revoca della delegazione di pagamento (Trib. Milano, sez. lav., 6 aprile 2020, n. 540). Nella specie, da un lato, la società non aveva assunto obbligazioni nei confronti del Fondo (rimasto tra l'altro ignaro del nuovo rapporto lavorativo), né aveva eseguito pagamenti in favore della previdenza complementare dei propri dipendenti; dall'altro lato, Tizio e Caio, mediante la proposizione di ricorso monitorio, avevano agito direttamente nei confronti della società opponente, così implicitamente revocando la delegazione di pagamento. |
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Secondo il Tribunale, la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro secondo le modalità stabilite da apposito decreto, da parte del Fondo, nei limiti della quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Ebbene, nel caso di specie, l'INPS non aveva contestato, ma – anzi - aveva espressamente riconosciuto l'integrale ricezione delle quote di TFR maturate in relazione ad entrambi i lavoratori opposti. Pertanto, in conformità ai chiari orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2019, n. 11536; Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19150), tale aspetto aveva costituito fatto estintivo della pretesa dei lavoratorinei confronti del datore di lavoro. Inoltre, si era verificata una situazione di incapienza contributiva; a seguito di ciò, l'INPS, dopo aver riscontrato tale invio, si asteneva dal versamento del dovuto, solo rilevando l'intervenuta adesione al Fondo. Dunque, il Fondo, lungi dal sollevare obiezioni circa lo stato di incapienza contributiva, ma anzi implicitamente riconoscendolo, ravvisava, quale unico ostacolo, la persistenza della scelta di corresponsione dell'intero TFR alla previdenza complementare. Dunque, se è vero che la previdenza complementare costituisce alternativa inconciliabile con le modalità ordinarie di accantonamento del TFR, è anche vero che tale relazione di esclusione viene meno allorquando – come nella specie – i versamenti siano già stati tutti eseguiti all'INPS ed i lavoratori non abbiano sollevato rimostranze sul punto. In tali frangenti, la fattispecie ordinaria era da ritenersi perfezionata ed il Fondo non poteva che liquidare il trattamento di fine rapporto. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con autonomi ricorsi, rispettivamente depositati in data 28.8.2020 (R.G. 7927/2020) e 9.9.2020 (R.G. 8043/2020 e 8044/2020), (omissis) Società Cooperativa Sociale proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 1174/2020, 1298/2020 e 1299/2020, con i quali, rispettivamente su domanda di B.A., M.V. e T.F., le era stato ingiunto il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dai suddetti lavoratori.
Evidenziava la Società Cooperativa di avere versato le relative quote al Fondo di Tesoreria e di avere attivato la procedura di incapienza contributiva, sicché solo l’Inps doveva ritenersi obbligato.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, gli opposti si costituivano in giudizio, allegando di aver aderito al Fondo Complementare Pensionistico “Piano individuale pensionistico – Alleata Previdenza” e di avere, quindi, delegato il datore di lavoro a versare il t.f.r. al Fondo.
In ogni caso, i lavoratori contestavano l’incapienza contributiva dedotta dalla controparte, anche ponendo in rilievo l’assenza di prova circa la tempestiva attivazione del procedimento, indispensabile per l’intervento diretto da parte dell’Inps.
Concludevano, quindi, i lavoratori affinché il Tribunale, previo rigetto dell’opposizione e confermando i decreti ingiuntivi opposti, condannasse la società opponente al pagamento del dovuto in favore del Fondo di previdenza complementare o, in subordine, direttamente in loro favore.
Con altro ricorso, pure riunito (R.G. 7643/2020), la società (omissis) proponeva opposizione all’esecuzione, atteso che il provvedimento monitorio n. 1174/2020, emesso in favore di B.A., le era stato notificato unitamente ad atto di precetto, ribadendo le argomentazioni già articolate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche in quest’ultimo giudizio, B.A. si costituiva, reiterando le stesse conclusioni formulate nel giudizio ex art. 645 c.p.c.
Riuniti tutti i procedimenti, era autorizzata la chiamata in causa dell’Inps e di Alleanza Assicurazioni s.p.a., con rinvio all’udienza del 4.11.2022, per la quale si costituiva l’Istituto previdenziale.
All’udienza del 10.3.2023, al procedimento n. 7643 R.G. 2020 erano riuniti i giudizi nn. 7985/2020 e 7986/2020, pure aventi ad oggetto le opposizioni all’esecuzione che (omissis) Società Cooperativa Sociale proponeva nei confronti di M.V. e T.F., i quali, costituendosi, resistevano in giudizio.
Tanto premesso, l’Inps allegava che, relativamente alle tre posizioni degli ex lavoratori della cooperativa (omissis), l’ufficio Tesoreria non aveva accolto le relative domande di t.f.r., rigettandole, perché era presente una opzione ad un fondo di previdenza complementare con versamento integrale al 100% del t.f.r.
Ciò escludeva, secondo l’Istituto, la possibilità di procedere alla liquidazione, anche in considerazione della mancata attestazione di chiusura del Fondo, peraltro, mai pervenuta all’Inps, con la conseguenza che i tre ex dipendenti – B.A., M.V. e T.F. – risultavano essere ancora iscritti al Fondo complementare. Dunque, l’Istituto sottolineava che, in assenza di prova della chiusura della posizione di previdenza optata, la società cooperativa (omissis) avrebbe dovuto versare le somme mensilmente trattenute in favore del Fondo prescelto dagli odierni opposti.
Ad ogni modo, ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Inps evidenziava che, con riguardo ai tre lavoratori opposti, alcuna possibilità di garanzia era ravvisabile nei confronti del Fondo di Tesoreria.
Alleanza Assicurazioni, invece, non si costituiva in giudizio, sicché all’udienza del 4.11.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell’articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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L’oggetto della presente controversia è stato già deciso, con riferimento ad altri lavoratori pure dipendenti della (omissis) Società Cooperativa, da questa Sezione, con sentenza n. 2323/2021, pubblicata il 14.7.2021, che di seguito si riporta.
Va precisato che risulta dalla produzione documentale dei lavoratori opposti – B.A., M.V. e T.F., le cui posizioni processuali e sostanziali «si equiparano» (vd. pg. 9 note conclusive autorizzate trasmesse in data 1.3.2023) – il ricorso degli stessi alla Previdenza Complementare.
«Ciò posto, anche nel caso in esame (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15/02/2019, n.4626) il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare va configurato alla stregua di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c..
Di conseguenza, trova spazio il successivo art. 1270 1° comma c.c., secondo cui il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento (Trib. Milano, Sez. lav., 24/01/2020, n. 170).
In particolare, per quel che maggiormente interessa ai fini della risoluzione della presente controversia, va osservato che, nel caso in cui non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro rispetto al Fondo, né consti che il pagamento sia avvenuto, la richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato, da parte del lavoratore, deve essere valutata alla stregua di una implicita revoca della delegazione di pagamento (Trib. Milano, Sez. lav., 06/04/2020, n. 540).
Tanto chiarito, sulla scorta di questo primo ordine di considerazioni va conseguentemente respinta la richiesta dei lavoratori di ottenere condanna giudiziale della cooperativa (omissis) al pagamento delle quote di t.f.r. in favore della Allianz Assicurazioni s.p.a..
Infatti, a prescindere dalla ammissibilità e rilevanza dell’ordine di esibizione richiesto dagli opposti, in senso perfettamente conforme alle ipotesi precedentemente descritte sul piano generale:
da un lato, la società (omissis) non ha assunto obbligazioni nei confronti del Fondo (rimasto tra l’altro ignaro del nuovo rapporto lavorativo), nè ha eseguito pagamenti in favore della previdenza complementare dei propri dipendenti;
dall’altro lato, N.M. e V.M., mediante la proposizione di ricorso monitorio, hanno agito direttamente nei confronti della società opponente, così implicitamente revocando la delegazione di pagamento.
Detto ciò, resta da esaminare la questione concernente l’operatività del Fondo di Tesoreria, avendo la società (omissis), previa chiamata in causa dell’Inps, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius negato la persistenza della titolarità passiva del credito) e quindi richiesto che l’Istituto fosse condannato al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
In linea generale, circa il sistema delineato dall’art. 1, commi 755 e 756 L. 296/2006, va ricordato che (Cass. civ., Sez. I, 16/05/2018, n. 12009) la liquidazione del t.f.r. e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro secondo le modalità stabilite da apposito decreto, da parte del Fondo, nei limiti della quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
Con D.M. 30.1.2007 è stato poi specificamente previsto (art. 2) che: il Fondo “eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007” (comma 1);
“le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese” (comma 2);
l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva e, qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso (comma 4).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, le argomentazioni della società opponente meritano condivisione. Innanzitutto, l’Inps non ha contestato, ma – anzi - ha espressamente riconosciuto (e finanche documentato con precipuo riguardo alla lavoratrice V.M.), l’integrale ricezione delle quote di t.f.r. maturate in relazione ad entrambi i lavoratori opposti.
Pertanto, come puntualmente osservato negli scritti difensivi della società (omissis), in conformità ai chiari orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 02/05/2019, n. 11536; Cass. civ., Sez. lav., 06/07/2021, n. 19150), tale aspetto ha costituito fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre, deve ritenersi effettivamente realizzata una situazione di incapienza contributiva.
Si consideri che, nell’aprile 2019 (all.to 4 prod. (omissis)), la società opponente inviava i dati utili al trasferimento telematico del file relativo al pagamento diretto da parte della Tesoreria Inps per “incapienza contributiva realizzatasi nel mese di Febbraio 2019” (ossia i dati dello Studio di consulenza dell’azienda, quelli relativi all’azienda interessata dalla procedura, l’indirizzo IP Pubblico Statico).
Ebbene l’Inps, dopo aver riscontrato tale invio in data 15.5.2019, si asteneva dal versamento del dovuto, solo rilevando l’intervenuta adesione al Fondo di Allianz Assicurazioni s.p.a..
Dunque, il Fondo di Tesoreria, lungi dal sollevare obiezioni circa lo stato di incapienza contributiva, ma anzi implicitamente riconoscendolo, ravvisava, quale unico ostacolo, la persistenza della scelta di corresponsione dell’intero t.f.r. alla previdenza complementare.
Tuttavia, rispetto a quest’ultimo profilo, risulta dirimente osservare che gli stessi lavoratori – pur essendo messi a conoscenza, tramite buste paga, dei versamenti al Fondo di Tesoreria – giammai facevano valere la loro opzione di destinazione, piuttosto formulando, in loro diretto favore, istanza per il versamento degli importi ex art. 2120 c.c. e finanche proponendo azione monitoria a fronte del mancato pagamento da parte di (omissis).
Dunque, se è vero che la previdenza complementare costituisce alternativa inconciliabile con le modalità ordinarie di accantonamento del t.f.r., è anche vero che tale relazione di esclusione viene meno allorquando – come nella specie – i versamenti siano già stati tutti eseguiti all’Inps ed i lavoratori non abbiano sollevato rimostranze sul punto. In tali frangenti, la fattispecie ordinaria è da ritenersi perfezionata ed il Fondo di Tesoreria non può che liquidare il trattamento di fine rapporto.
Dunque, essendo pacifico che la cooperativa opponente abbia versato al Fondo di Tesoreria tutte le somme – di volta in volta – maturate per trattamento di fine rapporto ed essendo stata altresì acquisita agli atti la prova dell’esclusione dell’obbligo di anticipazione a carico del datore di lavoro, ne discende:
l’infondatezza della pretesa monitoria rivolta dai lavoratori nei confronti della società cooperativa (omissis);
la necessità di revoca dei decreti ingiuntivi opposti e di annullamento degli atti di precetto;
la natura indebita dei pagamenti eseguiti dall’opponente in pendenza dei giudizi di opposizione e, quindi, il diritto della società ingiunta di ottenerne la ripetizione (ivi compresa la parte relativa alle spese processuali)...»
Ne discende, quindi, nel nostro caso, la condanna dell’Inps al pagamento di euro 3.300,69 in favore di B.A., euro 2.005,72 in favore di M.V. e di euro 4.165,67 in favore di T.F., con la conseguente possibilità per gli opposti, una volta soddisfatti dall’Inps, di destinare queste stesse somme ad Allianz Assicurazioni s.p.a..
Le spese, considerata la novità delle questioni e l’esito complessivo del giudizio possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui ricorsi, riuniti, proposti da (omissis) Società Cooperativa (RG. 7643/2020), così provvede:
accoglie le opposizioni e, per l’effetto revoca i decreti ingiuntivi nn. 1174/2020, 1298/2020 e 1299/2020. annulla i rispettivi precetti;
condanna l’Inps al pagamento di euro 3.300,69 in favore di B.A., euro 2.005,72 in favore di M.V. e di euro 4.165,67 in favore di T.F.;
compensa le spese processuali.