Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
12 aprile 2023
La scrittura privata deve essere disconosciuta al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un’udienza o una difesa scritta

Inoltre, qualora il disconoscimento sia avvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di tardività del medesimo deve essere sollevata nella stessa sede.

La Redazione

Un titolare di distributore di carburanti proponeva opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di mancata corresponsione del prezzo di acquisto di alcuni beni consegnati dalla società convenuta. In particolare, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito per non aver mai ricevuto tali beni e contestava la valenza probatoria della copia autentica del Registro Fatture, prodotte nella fase monitoria dalla società.
Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che la società avesse fornito la prova del credito ed evidenziava che i documenti prodotti dall'attrice non erano stati disconosciuti nei termini previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c. ma solo con la memoria conclusiva ex art. 190 c.p.c..
In sede di appello, l'opponente deduceva che il disconoscimento della conformità delle copie dei documenti di trasporto all'originale era avvenuto tempestivamente con la memoria ex art. 183 , c. VI, n. 3, c.p.c. e non con la memoria conclusiva ex art. 190 c.p.c.. Nella stessa sede rilevava inoltre che la tardività del disconoscimento non poteva essere rilevata d'ufficio ma dedotta tempestivamente dalla parte che ha prodotto il documento.
La Corte d'Appello rigettava il gravame, conseguendone il ricorso per cassazione, dove il ricorrente deduce la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. sotto un duplice profilo: la tardività del disconoscimento e la rilevabilità d'ufficio della tardività del disconoscimento.
Sotto il primo profilo, il ricorrente sostiene che anche se il disconoscimento era avvenuto con le memorie di cui all'art. 183, c. VI, n. 3, c.p.c., esso era stato nuovamente effettuato in udienza e sarebbe pertanto tempestivo. Ad ogni modo, anche qualora tale disconoscimento non fosse stato tempestivo, l'eccezione di tardività sarebbe stata tardivamente sollevata dalla società convenuta solo con la memoria conclusionale, mentre il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Con sentenza n. 9690 del 12 aprile 2023, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma i seguenti principi di diritto:

  • «In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in base la quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta»;
  • «L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte».