
In particolare, l'imputato si duole del fatto che la...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021 il Giudice di Pace di Rimini giudicava E.B. colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannando l'imputato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, oltre alla misura dell'espulsione dal territorio nazionale per la durata di cinque anni.
2. I fatti di reato contestati a E.B., ex art. 10-bis T.U. imm., riguardano il suo trattenimento nel territorio italiano, che si verificava nonostante fosse stata notificata all'imputato la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciatogli.
Gli accadimenti criminosi venivano accertati a Rimini il 30 maggio 2020, quando l'imputato veniva sottoposto a controllo dagli agenti della Questura di Rimini, che, dopo averlo fermato, lo identificavano mediante il passaporto numero (omissis), rilasciatogli dalla Repubblica d'Albania.
3. Avverso questa sentenza E.B., a mezzo dell'avvocato L.P., proponeva appello, correttamente qualificato quale ricorso per cassazione dal Tribunale di Rimini, articolando le seguenti censure difensive.
In via preliminare, si eccepiva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione impugnata era stata deliberata nei confronti di E.B. in assenza del suo difensore di fiducia, l'avvocato L.P., che, pur essendo stato autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza dal Giudice di Pace di Rimini, per un concomitante impegno professionale, veniva sostituito da un difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
In via subordinata, con il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di E.B., per il reato di cui all'art. 10-bis T.U. imm. Il giudizio di colpevolezza espresso dal Giudice di Pace di Rimini nei confronti dell'imputato, infatti, non teneva conto del fatto che, il 13 maggio 2021, era stato rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per la nascita della figlia, E.B..
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione
impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che, quand'anche si ritenesse dimostrata la colpevolezza dell'imputato, non ne consentivano il proscioglimento ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; proscioglimento che, nel caso di specie, si imponeva alla luce del modesto disvalore penale dei comportamenti criminosi di E.B..
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a E.B., che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponevano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano gli accadimenti criminosi.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da E.B. è fondato, in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata, prospettata ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la decisione impugnata veniva pronunciata nei confronti di E.B. in assenza del suo difensore di fiducia, l'avvocato L.P., che, all'udienza del 26 ottobre 2021, pur essendo stato autorizzato dal Giudice di Pace di Rimini ad allontanarsi dall'aula dove era in corso di svolgimento il processo contro l'imputato, per un concomitante impegno professionale, veniva sostituito da un difensore d'ufficio, l'avvocato P.DP., nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che l'attestazione del giudice in ordine alla presenza in aula del difensore di fiducia dell'imputato e l'autorizzazione allo stesso di allontanarsi per un concomitante impegno professionale equivalgono al riconoscimento dell'impedimento temporaneo del difensore, che impone il rinvio ad horas del processo. In questi casi, pertanto, occorre attendere il ritorno in aula del professionista, che è indispensabile per garantire all'imputato l'assistenza del suo avvocato di fiducia, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte in tema di legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109-01).
Né è dubitabile che, nel caso di specie, l'avvocato L.P. si era allontanato dall'aula dove era in corso di svolgimento il processo nei confronti di E.B., dopo essere stato autorizzato dal Giudice di Pace di Rimini, che, nel verbale di udienza, giustificava la sostituzione del difensore di fiducia dell'imputato, pur legittimato ad allontanarsi dallo stesso Decidente, per «il carico di ruolo e la presenza di numerose parti e loro difensori, nonché di pubblico [ ...]».
3. Restano assorbite nell'eccezione preliminare oggetto di accoglimento le residue censure difensive, riguardanti il giudizio di responsabilità formulato nei confronti di E.B. e il trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di Pace di Rimini, che postulano la corretta instaurazione del giudizio di merito, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa.
4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Rimini, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Rimini, in diversa composizione fisica.