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14 aprile 2023
In caso di omessa pronuncia su una domanda, la parte può far valere l'omissione in sede di gravame o, in alternativa, riproporla in un separato giudizio

Secondo la Cassazione, la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Pertanto, riproposta la domanda in diverso giudizio, in tale sede non è opponibile la formazione del giudicato esterno.

La Redazione

A seguito dell'accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva su un fondo, i proprietari di quest'ultimo ricorrono in Cassazione lamentando la violazione del principio del ne bis in idem relazione agli artt. 2909 c.c. e 346 c.p.c.. I ricorrenti esponevano di essere stati citati in giudizio nel 2005...

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