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17 aprile 2023
Geolocalizzazione e videosorveglianza nei luoghi di lavoro: limiti, condizioni e operatività

Con la nota n. 2572 l'INL ha fornito indicazioni operative sul rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 4 Statuto dei lavoratori alla luce degli orientamenti del Garante Privacy in materia.

La Redazione

Con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l'INL ha fornito indicazioni operative in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4 L. n. 300/1970, alla luce degli orientamenti in materia del Garante Privacy e nell'ottica di contenere eventuali abusi datoriali e di prevenire eventuali lesioni di “beni personali” dei prestatori di lavoro.

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Innanzitutto, l'INL ribadisce il fermo divieto di un controllo intenzionale a distanza, evidenziando che per installare un impianto audiovisivo ovvero altri strumenti da cui derivi un controllo a distanza dei lavoratori è necessario prioritariamente l'accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

La procedura autorizzatoria pubblica, infatti, è prevista dal Legislatore solo in un momento successivo, cioè quando non sia stato raggiunto detto accordo collettivo. Le istanze dovranno contenere dunque la dichiarazione di assenza della RSA/RSU o la documentazione attestante il mancato accordo.

precisazione

L'INL evidenzia a tal fine che la carenza di codeterminazione tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali o del successivo provvedimento autorizzativo in mancanza dell'accordo non può essere sostituito dall'eventuale consenso dei singoli lavoratori, poiché in tal caso l'installazione dell'impianto è illegittima e penalmente sanzionata.

In presenza di aziende multi-localizzate, la mancanza dell'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali può portare il datore di lavoro a presentare un'unica istanza di autorizzazione all'INL territorialmente competente che, in risposta, emanerà un solo provvedimento valido per tutte le unità produttive.
Qualora le singole unità produttive si trovino in province diverse, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, sarà possibile stipulare un accordo unico con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in caso di mancato accordo, il datore di lavoro potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'INL o alla sede centrale.
Se l'azienda, invece, è già in possesso di un provvedimento autorizzativo ma ha intenzione di installare lo stesso sistema presso un'altra unità produttiva, allora potrà presentare apposita istanza di integrazione.

In via di massima, l'INL deve intervenire solo in presenza di lavoratori. A tale regola, però, vi sono due eccezioni:

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  • Quando venga costituita una nuova azienda che al momento della presentazione dell'istanza non abbia in forza lavoratori, ma che prevede di avvalersene non appena sarà avviata l'attività: in tal caso sarà possibile presentare istanza ai fini dell'autorizzazione, la quale dovrà indicare il numero dei lavoratori che risulteranno in forza al momento dell'inizio dell'attività;
  • Qualora l'azienda sia già in esercizio con un impianto legittimamente installato in assenza di lavoratori e deve procedere all'assunzione di personale: in questo caso, l'azienda potrà presentare domanda solo successivamente, attestando che l'impianto sarà disattivato e rimesso in funzione solo dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo dell'INL.

Per quanto concerne i sistemi di geolocalizzazione da installare sugli autoveicoli o sui dispositivi dei lavoratori (cellulari, pc, …), il Garante Privacy è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia, prescrivendo ai titolari misure a tutela degli interessati che consistono nella configurazione di sistemi che rispettino tali regole:

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  • Escludere il monitoraggio continuo;
  • Consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte dei soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità da perseguire;
  • Consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;
  • Effettuare trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali;
  • Prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo ove necessario e con tempi di conservazione proporzionali alle finalità perseguite.

Di conseguenza, l'accesso ai dati da parte del datore di lavoro potrà avvenire esclusivamente in funzione delle motivazioni poste alla base del provvedimento autorizzativo. Ogni diverso trattamento rende inutilizzabili le informazioni raccolte.
Per questa ragione, gli uffici dell'INL dovranno valutare attentamente le ragioni legittimanti l'installazione di tali sistemi in relazione alle esigenze rappresentate dal datore di lavoro, ponendo l'accento sul rispetto della normativa a tutela della privacy.

Vi sono alcune disposizioni normative che impongono l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza: è il caso, ad esempio, della L. n. 55/2019 (c.d. decreto sbocca cantieri) con cui sono stati istituiti dei fondi finalizzati all'erogazione di risorse occorrenti per l'installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità.
Ora, in relazione a tali casistiche, l'INL sottolinea che la disposizione normativa non può rappresentare unico motivo legittimante l'installazione dell'impianto, poiché le garanzie di cui all'art. 4 Statuto dei lavoratori restano comunque applicabili anche in tali fattispecie. 

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Ciò significa che resta ferma la necessità che vi sia una previa proceduta concertativa o autorizzatoria, non potendo tali garanzie essere sacrificate in vista di una normativa di settore.

Ciò vale anche qualora si tratti di lavoratori etero-organizzati o in presenza di prestazioni lavorative attraverso piattaforme digitali: anche in tal caso, dunque, operano le garanzie del menzionato art. 4.

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Al di fuori delle tipologie di lavoro di cui si è parlato sopra, resta fermo il divieto di interpretazione analogica della disciplina penale connessa alla previsione di cui all'art. 4 cit., con particolare riguardo alle realtà associative che si avvalgono di volontari. Ad essi, infatti, non si applicano le tutele accordate dall'art. 4 L. n. 300/1970 e, a prescindere, vanno rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Nel caso in cui nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori subordinati e volontari, invece, l'imprenditore può attivare le procedure di cui all'art. 4.

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