A seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, il reato previsto dall'art. 624 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione e accettazione di querela nei confronti di BA in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen., previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
L'accusa ha ad oggetto il furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione delle stesse alla pubblica fede, consumata presso la Chiesa X attraverso la forzatura con un cacciavite della cassetta delle offerte e avente ad oggetto il danaro ivi contenuto.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che l'intervenuto giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti rendesse il reato procedibile a querela.
La sussistenza delle due aggravanti rende comunque il reato perseguibile di ufficio, con la conseguenza che la sentenza va annullata.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. lgs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.
2. Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett.1) del d.lgs n.150/2022 ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per Infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).».
Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (Con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.
2.1. II motivo proposto con Il ricorso, dunque, risulta manifestamente infondato e privo di interesse in ragione della sopravvenuta modifica legislativa.
La richiamata innovazione, rendendo la fattispecie in esame perseguibile a querela, ha comportato che la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato.
3. La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohammad Razzaq, Rv. 274734).
Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.
Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.