Questo l'oggetto della presente ordinanza interlocutoria, con la quale si pone la questione se sia equo attribuire al coniuge che ha dedicato gran parte del suo tempo alla cura della famiglia una parte dei frutti economici dell'attività imprenditoriale dell'altro.
Con l'ordinanza interlocutoria n. 10152 del 17 aprile 2023, la Corte di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza per via della natura nomofilattica della seguente questione:
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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Collegio, rilevato che il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non ha argomentato su un (eventuale) sacrificio economico professionale della ex moglie – che comunque avrebbe svolto la professione di insegnante indipendentemente dal matrimonio - e men che meno sul nesso causale tra detto sacrificio e la rilevata sproporzione di reddito tra le parti;
- che, in particolare, viene evidenziato che, secondo l’indirizzo interpretativo inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, il marcato divario economico tra i coniugi non rileva ex se, ma solo se causalmente ricollegato al comprovato sacrificio da parte del coniuge più debole di concrete aspettative professionali a favore della famiglia e del matrimonio (c.d. perdita di chance);
- che è ormai orientamento costante di questa Corte che, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, - che svolge, oltre all’imprescindibile funzione assistenziale, anche, ed in pari misura perequativa e compensativa - si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In particolare, la natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U. n. 18287/2018,; Cass. n.1882/2019; Cass. n. 21926/2019).
- che questo Collegio si pone, in particolare, la questione se il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi possa avvenire anche indipendentemente dal sacrificio, da parte dell’ex coniuge debole, di concrete aspettative professionali;
che, in sostanza, si vuole accertare se la c.d. perdita di chance costituisca un requisito imprescindibile ai fini dell’an dell’assegno di divorzio o incida solo, in senso più favorevole al coniuge debole, sulla determinazione del quantum dell’assegno divorzile;
che, quanto al caso concreto sottoposto all’esame di questa Corte - caratterizzato, secondo la ricostruzione fattuale della Corte d’Appello, da un’organizzazione familiare condivisa in cui la cura della famiglia (comprensiva della casa) e del figlio era “gravata” solo sulla moglie (la quale aveva, peraltro, cumulato tali attività con la professione di insegnante), che aveva così consentito al marito di svolgere per un lungo periodo (la convivenza è durata circa vent’anni), nelle migliori condizioni, sostanzialmente in via esclusiva ed assorbente, la propria attività imprenditoriale, suscettibile di incrementarne il patrimonio (come effettivamente avvenuto) - questo Collegio intende porre la questione se sia o meno equo attribuire al coniuge, che si è dedicato per un lungo periodo alla cura della famiglia (nei termini sopra evidenziati), almeno parte dei frutti economici dell’attività dell’altro, in una situazione in cui non risultano avvenuti trasferimenti di beni tra i coniugi né in corso di matrimonio, nè in sede di separazione;
- che, data la evidente natura nomofilattica della questione sopra sollevata, appare opportuna la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza