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18 aprile 2023
Il Consiglio di Stato sulla responsabilità incolpevole del proprietario in caso di lottizzazione abusiva

Il proprietario del fondo abusivamente lottizzato non può invocare la sua non conoscenza della fattispecie illegittima poiché con il suo acquisto concorre «con la propria condotta ad assicurare la protrazione degli effetti lesivi dall'illecito in concreto commesso».

La Redazione

La controversia trae origine dall'appello proposto avverso la sentenza del TAR Campania che confermava la sospensione della lottizzazione di un'area, in relazione ad una particella. L'appellante agiva in qualità di proprietario di tale particella, rientrante in un'ampia area abusivamente lottizzata a seguito di occupazione e mutamento di destinazione da parte di una società.
Nelle sue argomentazioni, deduceva l'illegittima del provvedimento:

  • per carenza di istruttoria e di motivazione, ritenendo non addotte ragioni sufficienti a dimostrare una lottizzazione negoziale in quanto il frazionamento era avvenuto nel 1994 a seguito di divisione dei beni del padre dell'odierno appellante, senza far riferimento alla realizzazione di opere edili né di urbanizzazione;
  • per contrarietà ai principi e alle regole in tema di espropriazione, ritenendo la misura una illegittima ablazione del bene nonostante la mancanza di responsabilità nella realizzazione degli abusi.

In tema di lottizzazione abusiva, il Consiglio di Stato ricorda che essa si può realizzare mediante diverse modalità operative:

  • la lottizzazione “materiale”, consistente nella «realizzazione, anche nella sola fase iniziale, di opere che comportino un'abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici»;
  • la lottizzazione “negoziale” o “cartolare”, «allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio»;
  • la lottizzazione mista, «caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali, identificate nell'attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti nonché nella successiva edificazione dello stesso».

Pertanto, la lottizzazione abusiva si sostanzia «nel compimento di qualsiasi tipo di opera, idonea, perciò solo, a stravolgere l'assetto del territorio preesistente nonché a realizzare un nuovo insediamento abitativo, determinando un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, con significativo carico urbanistico».

Declinati i principi esposti al caso di specie, il Consiglio osserva come dalle evidenze in atti risulta integrata una lottizzazione mista.

Con sentenza n. 2217 del 2 marzo 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello ribadendo quando segue:

giurisprudenza

  • «È irrilevante la circostanza per cui il proprietario del fondo non sia responsabile dell'originario frazionamento del terreno o della realizzazione di ulteriori tracciati stradali preesistenti al proprio acquisto, atteso che l'acquirente del fondo abusivamente lottizzato concorre comunque con la propria condotta ad assicurare la protrazione degli effetti lesivi dall'illecito in concreto commesso, in tale modo rispondendone ai fini amministrativi»;
  • «È necessario che l'acquirente del fondo abusivamente lottizzato dimostri di aver operato con la necessaria diligenza nell'adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un'operazione di illecita utilizzazione del territorio e di aver, comunque, posto in essere ogni tempestiva azione di contrasto».