Svolgimento del processo
1.1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 22 febbraio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Terni del 5-7-2019, che aveva condannato B.G. alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to G., che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
- erronea applicazione dell'art. 70 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione circa il rigetto della richiesta di accertamento della capacità dell'imputato sia cli partecipare al processo che al momento di commissione dei fatti; al proposito si sottolineava come il ricorrente è soggetto affetto da varie patologie che ne avevano determinato anche la nomina di amministratore di sostegno su richiesta del P.M.;
- erronea applicazione della legge penale ex art. 629 cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione per mancanza di qualsiasi minaccia credibile;
- erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione circa la sussistenza del dolo di estorsione;
- erronea applicazione dell'art. 393 cod.pen. in luogo dell'ipotesi contestata e ritenuta di estorsione;
- errata applicazione della recidiva reiterata poiché le condanne per fatti degli anni 90 non potevano essere valutate e l'ultima era relativa ad un reato di competenza del giudice di pace;
- violazione dell'art. 163 cod.pen ..
Motivi della decisione
2.1 Il primo motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre", contenuta nella previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l'indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Rv. 276983 - 01). Nel caso di specie gli atti del procedimento per la nomina urgente di amministratore di sostegno costituiscono più di un fumus di incapacità poiché, nella richiesta formulata dal pubblico ministero nell'aprile del 2021, si legge espressamente come la grave situazione sanitaria del soggetto deve fare ritenere che lo stesso non è in grado di prendere decisioni in autonomia. A tale richiesta, inoltre, si accompagna la certificazione medica rilasciata da sanitario della competente USL (omissis) in cui si dà atto di un ictus ischemico nonché di altre patologie quali il disturbo borderline della personalità da cui risulta affetto l'imputato.
Ne deriva affermarsi che in caso di sottoposizione dell'imputato ad un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno nonché in presenza di certificazione attestante condizioni di incapacità dello stesso, il giudice di appello deve procedere alla richiesta perizia sulla capacità di intendere e volere sia al momento del fatto che con riguardo alla partecipazione cosciente e volontaria al processo.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Firenze.