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18 aprile 2023
La domanda di ricongiungimento familiare con il rifugiato deve essere presentata obbligatoriamente di persona?

Secondo la CGUE, lo Stato membro non può imporre che i familiari del soggiornante si rechino personalmente presso la sede diplomatica o consolare competente. Tuttavia, la normativa nazionale può prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale ad uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare.

La Redazione

La controversia trae origine dalla domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla moglie e dai figli di un uomo siriano che aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato in Belgio. La domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare era stata inoltrata dall'avvocato della donna e dei suoi figli per posta elettronica sostenendo che i suoi assistiti versavano in «condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare», come invece richiesto dalla legge belga. In risposta, l'Ufficio belga invitava i richiedenti a contattare l'ambasciata belga competente affermando che non era possibile presentare una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare per posta elettronica.
Proposto ricorso dinanzi al Giudice belga, la questione veniva rimessa alla CGUE.

Con sentenza nella causa C-1/23 del 18 aprile 2023, la Corte sostiene anzitutto che gli Stati membri devono dare prova che la propria legge nazionale offra la flessibilità necessaria al fine di permettere la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare "in tempo utile", consentendo in particolare il ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza.
Secondo la CGUE, «l'obbligazione di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse deroghe al riguardo per tener conto della situazione concreta in cui versano i familiari del soggiornante, finisce col rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare». Una tale regolamentazione, applicata senza la flessibilità necessaria, lede l'obiettivo perseguito dal diritto dell'Unione e priva quest'ultimo del suo effetto utile.

Sulla domanda di ricongiungimento familiare, la Corte precisa che la procedura si svolge per fasi. Pertanto, gli Stati possono richiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante a uno stadio ulteriore di tale procedura, al fine segnatamente di verificare i legami familiari e l'identità degli interessati.

La CGUE conclude affermando che:

giurisprudenza

«il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che richiede, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare, che i familiari del soggiornante, in particolare di un rifugiato riconosciuto, si rechino personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente, compreso in situazioni in cui è loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi di persona presso tale sede, fatta salva la possibilità per lo Stato membro interessato di richiedere la comparizione personale di tali familiari a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare».