L'autorità dell'esecuzione è anche obbligata a chiedere all'autorità emittente qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata.
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Opcinski sud u Zadru (Tribunale municipale di Zara, Croazia) ai fini dell’esercizio di azioni penali contro E.D.L.
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
3 I considerando 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:
«(6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(…)
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta] (…), segnatamente il capo VI. (…)».
4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed
obbligo di dar[vi] esecuzione», così dispone:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista
dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6
[TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
5 L’articolo 3 della suddetta decisione quadro enuncia i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d’arresto europeo. I motivi di non esecuzione facoltativa sono elencati negli articoli 4 e 4 bis della medesima decisione quadro.
6 L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termine per la consegna», recita:
«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il
mandato d’arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».
Diritto italiano
7 L’articolo 1, comma 1, della legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98, del 29 aprile 2005), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 69/2005»), dispone quanto segue:
«La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della [decisione quadro 2002/584] nei
limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in
tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Il 9 settembre 2019, l’Opcinski sud u Zadru (Tribunale municipale di Zara) ha emesso un mandato
d’arresto europeo contro E.D.L., che risiede in Italia, ai fini dell’esercizio di azioni penali in Croazia. Costui è sospettato di aver commesso nel corso dell’anno 2014, sul territorio croato, il reato di detenzione a fini di
spaccio e cessione di sostanze stupefacenti.
9 La Corte d’appello di Milano (Italia) è l’autorità giudiziaria competente ad eseguire tale mandato
d’arresto europeo. Dinanzi a tale giudice, E.D.L. ha prodotto vari documenti medici che attestano
importanti disturbi psichiatrici. Sulla base di tali documenti, la Corte d’appello di Milano ha sottoposto
E.D.L. a perizia psichiatrica.
10 Tale perizia ha rivelato, tra l’altro, l’esistenza di un disturbo psicotico che richiede la prosecuzione di terapia farmacologica e psicoterapica per evitare probabili episodi di scompenso psichico. Detta perizia ha evidenziato altresì un forte rischio suicidario connesso alla possibile incarcerazione. Essa ha concluso che
E.D.L. non è individuo adatto alla vita carceraria, necessitando di poter proseguire il percorso terapeutico iniziato.
11 Sulla base della medesima perizia, la Corte d’appello di Milano ha considerato, da un lato, che
l’esecuzione del mandato d’arresto europeo interromperebbe il trattamento di E.D.L. e determinerebbe un aggravamento del suo stato generale con un concreto rischio per la sua salute, con possibili effetti di eccezionale gravità, tenuto conto dell’acclarato rischio di suicidio. Dall’altro lato, detto giudice ha constatato che le pertinenti disposizioni della legge n. 69/2005 non prevedono che ragioni di salute di questo tipo possano costituire un motivo di rifiuto della consegna nell’ambito delle procedure di
esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
12 Sulla scorta di tali circostanze, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 17 settembre 2020, ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale (Italia), giudice del rinvio nella presente causa, questioni di costituzionalità riguardanti le disposizioni sopra citate.
13 A questo proposito, il giudice del rinvio sottolinea che le questioni che esso è chiamato a risolvere non concernono soltanto la compatibilità delle disposizioni censurate con la Costituzione italiana, ma
coinvolgono anche l’interpretazione del diritto dell’Unione, del quale le suddette disposizioni nazionali costituiscono specifica attuazione. Orbene, al pari della legge n. 69/2005, gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584 non includerebbero, tra i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa di un mandato d’arresto europeo, l’ipotesi di un grave pericolo per la salute dell’interessato che deriverebbe dalla consegna, in ragione di patologie a carattere cronico e di durata potenzialmente indeterminabile.
14 Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se il pericolo di danno alla salute della persona ricercata possa essere adeguatamente fronteggiato mediante la sospensione della consegna ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Esso precisa tuttavia che tale soluzione non sembra costituire un rimedio adeguato di fronte a patologie croniche e di durata indeterminabile, come quelle di cui soffre E.D.L.
15 Peraltro, il giudice del rinvio ricorda che il principio secondo cui la decisione quadro 2002/584, come trasposta dagli Stati membri, non può avere per effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, quali sanciti dall’articolo 6 TUE, è affermato sia nel considerando 12 che all’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro.
16 Sarebbe proprio per evitare che l’attuazione della decisione quadro 2002/584 possa determinare violazioni dei diritti fondamentali della persona ricercata che la Corte sarebbe intervenuta, al di là dei motivi di non esecuzione previsti da tale decisione, per definire un quadro di esame idoneo a conciliare le esigenze di mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia penale con il rispetto dei suddetti diritti fondamentali.
17 Tale situazione si presenterebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa esporre la persona ricercata al rischio di subire condizioni di detenzione inumane e degradanti nello Stato membro di emissione in conseguenza di carenze sistemiche e generalizzate o che comunque colpiscono determinati gruppi di persone o determinati centri di detenzione, oppure al rischio di essere sottoposto a un processo non rispettoso delle garanzie enunciate nell’articolo 47 della Carta, in conseguenza di carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione.
18 Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che tale giurisprudenza riguarda unicamente situazioni di rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata connesse a carenze sistemiche e generalizzate dello Stato membro di emissione, o situazioni che coinvolgono determinati gruppi di persone o interi centri di detenzione. Orbene, le questioni sollevate dinanzi a detto giudice concernerebbero un’ipotesi diversa, vale a dire quella in cui la persona di cui si chiede la consegna soffra di patologie gravi, a carattere cronico e di durata indeterminabile, e che siano suscettibili di aggravarsi in modo significativo nel caso di consegna, in particolare laddove lo Stato di emissione dovesse disporne la custodia in carcere.
19 Il giudice del rinvio si chiede, di conseguenza, se anche a questa ipotesi debbano estendersi, per analogia, i principi enunciati in detta giurisprudenza. Esso si interroga in particolare in merito all’esistenza di un obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di instaurare un dialogo con l’autorità giudiziaria
emittente, nonché alla possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di porre fine alla procedura di consegna qualora la sussistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata non possa essere esclusa entro un termine ragionevole.
20 Alla luce di tali circostanze, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la
consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa
esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole».
Procedimento dinanzi alla Corte
21 Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga trattato con il procedimento
accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
22 Detto giudice, pur riconoscendo che E.D.L. non è sottoposto ad alcuna misura privativa della libertà, fa valere che la questione pregiudiziale sollevata concerne aspetti essenziali del funzionamento del mandato d’arresto europeo. Tale questione sarebbe, inoltre, suscettibile di avere conseguenze generali, sia per le autorità chiamate a cooperare nell’ambito di procedure relative a un mandato d’arresto europeo, sia per i diritti delle persone ricercate.
23 L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.
24 Occorre ricordare, al riguardo, che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
25 Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, il 20 dicembre 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di respingere la domanda menzionata al punto 21 della presente sentenza.
26 Infatti, la circostanza che la causa verta su uno o più aspetti essenziali del funzionamento del mandato d’arresto europeo non costituisce, in quanto tale, una situazione comprovante un’urgenza straordinaria, necessaria per giustificare un trattamento in via accelerata. Lo stesso vale per la circostanza che un numero elevato di persone o di situazioni giuridiche sia potenzialmente interessato dalle questioni sollevate (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, punto 39).
27 Ciò premesso, tenuto conto della natura e dell’importanza della questione sollevata, il presidente della Corte ha deciso di sottoporre la presente causa a trattamento prioritario ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Sulla questione pregiudiziale
28 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, di una persona afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili, ritenga che tale consegna possa esporre la persona in questione al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, essa deve richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, ed è tenuta a rifiutare la consegna qualora essa non ottenga, entro un termine ragionevole, le assicurazioni necessarie per escludere tale rischio.
29 In via preliminare, occorre sottolineare che, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio ha circoscritto la propria questione, con riguardo alla decisione quadro 2002/584, all’interpretazione del solo articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultima, tale circostanza non impedisce che la Corte gli fornisca tutti gli
elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possono essere utili per la decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia o meno fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP, C-241/89, EU:C:1990:459, punto 8, e del 5 giugno 2018, Coman e a., C-673/16, EU:C:2018:385, punto 22).
30 Ciò precisato, occorre ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra tali Stati, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno degli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 40, e del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 93].
31 Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192, e sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 94].
32 In tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 42 nonché la giurisprudenza ivi citata].
33 Il principio del mutuo riconoscimento, che costituisce, secondo il considerando 6 della citata decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base al suddetto principio e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 43 nonché la giurisprudenza ivi citata].
34 Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punti da 69 a 73). Dall’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata].
35 Orbene, detta decisione quadro non prevede che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possano rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo per il solo fatto che la persona colpita da tale mandato d’arresto è afflitta da gravi patologie, di carattere cronico e potenzialmente irreversibili. In considerazione del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sussiste, infatti, una presunzione secondo cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri per la presa in carico, segnatamente, di tali patologie sono adeguati (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 70), a prescindere dal fatto che ciò avvenga in ambiente carcerario oppure nell’ambito di modalità alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente.
36 Risulta nondimeno dall’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 che, in circostanze eccezionali, attinenti segnatamente a situazioni di pericolo manifesto per la vita o la salute della persona ricercata, la consegna può essere temporaneamente differita.
37 Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è autorizzata a sospendere temporaneamente la consegna della persona ricercata, se e in quanto sussistano serie ragioni di ritenere, sulla base di elementi oggettivi, quali certificati medici o relazioni peritali, che l’esecuzione del mandato d’arresto rischi di mettere in pericolo, in maniera manifesta, la salute di tale persona, ad esempio in ragione di una malattia o di una condizione medica temporanea di detta persona antecedente alla data prevista per la sua consegna.
38 Ciò premesso, tale potere discrezionale deve essere esercitato rispettando l’articolo 4 della Carta, il
quale vieta, segnatamente, i trattamenti inumani e degradanti, tenendo presente che tale divieto presenta carattere assoluto in quanto è strettamente collegato al rispetto della dignità umana contemplata
all’articolo 1 della Carta [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85, nonché del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C-69/21, EU:C:2022:913, punto 57].
39 A questo proposito, non si può escludere che la consegna di una persona gravemente malata possa
comportare, per quest’ultima, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, e ciò a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 73).
40 Tuttavia, per rientrare in tale disposizione, un trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 90].
41 Ciò si verificherebbe nel caso della consegna di una persona gravemente malata per la quale esista un rischio di morte imminente o vi siano seri motivi di ritenere che, pur non correndo un rischio imminente di morire, essa si troverebbe, nelle circostanze del caso di specie, dinanzi ad un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C-69/21, EU:C:2022:913, punti 63 e 66].
42 Ne consegue che, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia, alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, detta autorità è tenuta, in conformità all’articolo 4 della Carta, ad esercitare la facoltà prevista dall’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, decidendo la sospensione della consegna.
43 Occorre aggiungere, al riguardo, che tale decisione quadro, e segnatamente il suo articolo 23, paragrafo 4, devono essere interpretati in modo tale da non rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata].
44 Ciò vale a maggior ragione in quanto il meccanismo del mandato d’arresto europeo mira anche ad impedire l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C-354/20 PPU e C-412/20 PPU, EU:C:2022:1033, punto 62].
45 La Corte ha così affermato che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Dal principio di leale cooperazione discende, segnatamente, che gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti risultanti dai Trattati [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 48 nonché la giurisprudenza ivi citata].
46 Pertanto, le autorità giudiziarie emittenti e quelle dell’esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti dalla decisione quadro 2002/584 in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 49 nonché la giurisprudenza ivi citata].
47 Ne consegue che, nella situazione evocata al punto 42 della presente sentenza, in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida, in via eccezionale, di sospendere temporaneamente la consegna della persona ricercata sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, letto in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta, detta autorità deve chiedere all’autorità giudiziaria emittente di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalità con le quali
verranno esercitate le azioni penali all’origine del mandato d’arresto europeo o le condizioni dell’eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio prospettato al summenzionato punto 42 (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 95).
48 Qualora tali garanzie vengano fornite dall’autorità giudiziaria emittente, da tale articolo 23, paragrafo 4, discende che il mandato d’arresto europeo deve essere eseguito. In conformità di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda con essa una nuova data per la consegna.
49 A questo proposito, occorre sottolineare che il carattere cronico e potenzialmente duraturo della patologia eccezionalmente grave di cui eventualmente soffra la persona ricercata non esclude tuttavia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che abbia deciso di sospendere la consegna di tale persona ottenga dallo Stato membro emittente delle assicurazioni quanto al fatto che tale patologia sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, indifferentemente, in ambiente carcerario o nel contesto di modalità alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorità giudiziarie di detto Stato membro.
50 Tuttavia, non si può escludere che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente, nonché di qualsiasi altra informazione di cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga, quest’ultima autorità arrivi alla conclusione che, da un lato, esistono motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio quale quello descritto al punto 42 della presente sentenza e che, dall’altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole.
51 Orbene, in primo luogo, l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 costituisce un’eccezione all’obbligo, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di assicurare quanto prima la consegna della persona ricercata, stabilito all’articolo 23, paragrafo 1, di detta decisione quadro. Sarebbe dunque contrario sia alla lettera dell’articolo 23, paragrafo 4, di detta decisione quadro, il quale menziona il carattere «temporaneo» della sospensione della consegna, sia all’economia generale di tale articolo, che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione potesse, al fine di evitare il concretizzarsi di un rischio quale quello sopra evocato, differire la consegna di una persona ricercata per un periodo di tempo considerevole, o addirittura indefinito. Del resto, in una tale ipotesi, la persona ricercata potrebbe rimanere esposta per un tempo indefinito al mandato d’arresto europeo spiccato contro di essa ed alle misure coercitive adottate, eventualmente, dallo Stato membro di esecuzione, malgrado non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale persona venga consegnata allo Stato membro emittente.
52 In secondo luogo, in un caso quale quello descritto al punto 50 della presente sentenza, occorre altresì tener conto dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in virtù del quale l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato, dal dare seguito ad un mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).
53 In un caso siffatto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell’articolo 4 della Carta, dare seguito al mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 104, e, per analogia, del 1° giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, EU:C:2016:385, punto 66).
54 Date tali circostanze, non appare necessario interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta.
55 Alla luce dell’insieme dei motivi sopra esposti, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che:
– qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;
– qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;
– laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:
– qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di
un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;
– qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona
ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;
– laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest’ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l’autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.