
Nel caso di specie, la risposta al quesito in materia di responsabilità medica richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al Codice civile diversamente da quanto previsto dal D.M. Giustizia 16.12.2022 nonché delle Linee Generaliapprovate con D.M. 21.12.2022.
Un candidato impugnava il verbale della Corte d'Appello con il quale gli era stato attribuito il punteggio di 14/30 alla prima prova orale svolta, conseguendone la non ammissione alla successiva prova dell'esame di avvocato.
A sostegno del suo gravame, il ricorrente lamenta
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Il quesito prevedeva di difendere una persona che dopo un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all'aorta addominale, sviluppava una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale rendendo necessaria l'asportazione di un tratto dell'intestino. Secondo il tecnico interpellato dal difensore «le complicanze che aveva subito Tizio, benché rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento». Così descritta la vicenda, il candidato doveva inquadrare il caso «individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l'intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria». |
Con sentenza n. 780 del 7 aprile 2023, il TAR Campania accoglie il ricorso. Nelle sue argomentazioni, il Collegio afferma che dalla lettura del quesito emerge come «la risposta implicasse la conoscenza e l'illustrazione delle leggi speciali e, in particolare, della
Per questi motivi, il Tribunale dichiara l'illegittimità del quesito sottoposto al candidato in virtù dei dedotti profili che contrastano con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti. Ne consegue, inoltre, l'annullamento del verbale della Corte territoriale e il successivo giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente nonché la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
TAR Campania, sez. I, sentenza (ud. 5 aprile 2023) 7 aprile 2023, n. 780
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. – Il ricorrente dott. -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il verbale della Corte d’Appello di Salerno - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del -OMISSIS-, con il quale è stato espresso il giudizio avente ad oggetto la prima prova orale svolta, nella parte in cui ne dispone la non ammissione alle seconde prove orali dell’esame, essendogli stato attribuito il punteggio di 14/30.
2. – Ha dedotto, in estrema sintesi, a sostegno del gravame, con due motivi di ricorso, violazione del D.M. 16.12.2022, nonché delle Linee Generali approvate con D.M. 21.12.2022, carenza di motivazione ed eccesso di potere, sul rilievo che il quesito sottopostogli in materia civile, diversamente da quanto previsto, esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice civile, con conseguente compromissione del giudizio formulato dalla Commissione.
3. – Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023 la controversia è stata introitata in decisione, previo avviso ex art. 60 c.p.a., per essere definita con sentenza in forma semplificata
5. – Come risulta dal verbale della prima prova orale sostenuta dal ricorrente in data -OMISSIS-, la “sottocommissione, nella formulazione dei quesiti da porre nella prova e nella valutazione dei candidati […] ha stabilito di attenersi alla linee generali adottate con Decreto Ministeriale 21.12.2022 […] e il cui contenuto è stato integralmente recepito dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Firenze, nella seduta plenaria del 11.01.2023 e che oggi vengono nuovamente recepite e fatte proprie dalla sottocommissione nella composizione odierna”.
6. – Per quanto di specifico interesse, l’art. 2 del cit. D.M. 21.12.2022 dispone che “per quanto riguarda il diritto civile […], la disciplina dell’esame fa riferimento a una “materia regolata dal codice civile” […] Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile […]”.
7. – Tanto premesso, vanno qui condivisi i rilievi critici contenuti nel primo motivo di gravame, dal momento che il quesito confezionato nella busta scelta dal candidato si poneva in contrasto con il suindicato criterio, siccome chiaramente riferito a fattispecie regolate dalla legislazione speciale.
7.1. – Tale quesito risulta invero così articolato: “Tizio venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all’aorta addominale. Successivamente all’intervento si verificò una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale che rese necessaria l’asportazione di un tratto dell’intestino e provocò gravi conseguenze permanenti quali necessità di terapia parentale continua domiciliare, presenza di una breccia addominale con esposizione intestinale e di fistola enterica. Tizio ritenendo di essere stato vittima di un errore medico si rivolse ad un legale, il quale chiese un parere tecnico a Mevio, consulente medico di parte. Ad avviso di Mevio le complicanze che aveva subito Tizio, benchè rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l’intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria”.
7.2. – Dalla lettura del quesito emerge, ad avviso del Collegio, come la risposta implicasse – evenienza esclusa dai criteri che avrebbero dovuto governare l’esame – la conoscenza e l’illustrazione delle leggi speciali e, in particolare, della Legge 22.12.2017, n. 219, che disciplina il c.d. consenso informato, dalla quale in verità non sembra potersi prescindere nella disamina del caso, che richiedeva al candidato di “inquadrare” e “individuare” la “disciplina applicabile” con specifico riguardo “alla eventuale responsabilità del chirurgo […] per non avere correttamente informato il paziente”.
7.3. – Coglie dunque nel segno, assumendo rilevanza assorbente ai fini del decidere, il motivo di ricorso sub I, dovendosi rimarcare l’illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2022, n. 1122). 8. – Il ricorso, per quanto più sopra osservato, merita dunque accoglimento, con la conseguenza che – analogamente a quanto disposto per analoghe fattispecie già vagliate dalla Sezione (n. 65/2023 e n. 3106/2022), nelle quali pure veniva in rilievo la specifica questione della conformità del quesito posto al candidato alle Linee Guida Generali dettate dal D.M. 21.12.2022, sotto il profilo dell’osservanza della prescrizione che impone che la materia oggetto del quesito sia disciplinata dalla normativa codicistica – deve essere annullato, per quanto di interesse del ricorrente, l’impugnato verbale del 16 febbraio 2023, nonché il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti e, per l’effetto, deve disporsi la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, l’impugnato verbale della Corte d’Appello di Salerno - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del -OMISSIS-, nonché il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente e dispone la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità