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19 aprile 2023
Esame avvocato: candidato riammesso alla prima prova perché il quesito richiede la conoscenza di leggi speciali

Nel caso di specie, la risposta al quesito in materia di responsabilità medica richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al Codice civile diversamente da quanto previsto dal D.M. Giustizia 16.12.2022 nonché delle Linee Generaliapprovate con D.M. 21.12.2022.

La Redazione

Un candidato impugnava il verbale della Corte d'Appello con il quale gli era stato attribuito il punteggio di 14/30 alla prima prova orale svolta, conseguendone la non ammissione alla successiva prova dell'esame di avvocato.
A sostegno del suo gravame, il ricorrente lamenta la violazione del D.M. 16.12.2022, nonché delle Linee Generali approvate con D.M. 21.12.2022, sul rilievo che il quesito sottopostogli in materia civile, diversamente da quanto previsto, esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al Codice civile, con conseguente compromissione del giudizio formulato dalla Commissione.

esempio

Il quesito prevedeva di difendere una persona che dopo un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all'aorta addominale, sviluppava una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale rendendo necessaria l'asportazione di un tratto dell'intestino. Secondo il tecnico interpellato dal difensore «le complicanze che aveva subito Tizio, benché rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento». Così descritta la vicenda, il candidato doveva inquadrare il caso «individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l'intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria».

Con sentenza n. 780 del 7 aprile 2023, il TAR Campania accoglie il ricorso. Nelle sue argomentazioni, il Collegio afferma che dalla lettura del quesito emerge come «la risposta implicasse la conoscenza e l'illustrazione delle leggi speciali e, in particolare, della Legge 22.12.2017, n. 219, che disciplina il c.d. consenso informato» dalla quale in verità non sembra potersi prescindere nella disamina del caso.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara l'illegittimità del quesito sottoposto al candidato in virtù dei dedotti profili che contrastano con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti. Ne consegue, inoltre, l'annullamento del verbale della Corte territoriale e il successivo giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente nonché la rinnovazione, da parte del ricorrente, della prima prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.