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20 aprile 2023
Conciliazione agevolata delle liti tributarie: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie: presupposti, ambito di applicazione, oggetto, sanzioni e modalità di pagamento.

di La Redazione

Quadro normativo

Con la Legge di bilancio 2023 è stata prevista, in via alternativa alla definizione automatica di cui ai commi 186-205, la facoltà di definire le liti tributarie attraverso la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre all'accesso ad un'ampia rateazione delle somme dovute.
Quanto al campo di applicazione, con la Legge di bilancio 2023 è stato previsto che l'istituto si applica alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi ove sia parte l'Agenzia delle Entrate, quando l'accordo sia sottoscritto entro il 30 giugno 2023. Tuttavia, con il D.L. n. 34/2023, per il quale è già iniziato il percorso di conversione, tale ambito di applicazione è stato esteso, stabilendo che la conciliazione agevolata è esperibile anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023, quando il relativo accordo sia sottoscritto entro il 30 settembre 2023.
Lo stesso Decreto, inoltre, ha introdotto una causa speciale di non punibilità dei reati tributari in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000.
Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'istituto e indicazioni su alcuni profili processuali.

Presupposti

Dopo alcuni cenni relativi alla conciliazione “fuori udienza”, l'Ente si occupa di precisare i presupposti e l'ambito di applicazione della conciliazione agevolata.
Con riferimento a quanto sopra indicato, l'Agenzia delle Entrate precisa che quanto alla pendenza della lite, è sufficiente che, alla data indicata dal Legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, per cui non è richiesto che al 15 febbraio 2023 la parte si sia anche costituita in giudizio. Quanto, invece, alle liti che alla stessa data risultano in fase di reclamo/mediazione, una volta decorsi i 90 giorni prescritti dalla L. n. 546/1992, al ricorrente che si costituisce in giudizio non è preclusa la facoltà di effettuare una proposta di conciliazione agevolata. Per quanto riguarda, poi, la pendenza della lite dinanzi alle corti di giustizia di secondo grado, la circolare precisa che l'appello al 15 febbraio 2023 deve essere stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la decisione di primo grado.

Ambito di applicazione

Innanzitutto, l'Ente evidenzia che l'istituto in questione si applica solo alle liti relative ad atti impositivi in cui è parte il Fisco.
Si considerano pertanto escluse:

precisazione

  • Le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso;
  • Le liti aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

In tale contesto, la circolare evidenzia che sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve estendersi la nozione di atto impositivo, ricomprendendo anche la cartella di pagamento quando essa rappresenti il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

Conciliazione parziale e sanzioni

Premettendo che sussiste la possibilità di sottoscrivere l'accordo anche sulla base di proposte presentate prima dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, la circolare in commento ricorda che è ammessa anche la conciliazione parziale quando l'accordo interessi una parte dell'atto impugnato. In tal caso è esclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica in relazione alla parte della pretesa tributaria rimasta in contestazione.
Ciò detto, la conciliazione agevolata comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni, le quali sono ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, evidenziando che l'istituto non si applica alle controversie con oggetto le sole sanzioni.
Quanto alle modalità di pagamento, infine, la circolare ricorda che occorre versare le somme dovute per intero o limitatamente alla prima rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno d ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Anche il pagamento a rate beneficia di un trattamento di favore, essendo possibile estenderne il numero fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

attenzione

L'accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto, dunque il mancato pagamento delle somme dovute porta all'iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso con relativo regime sanzionatorio.

Infine, si ricorda che la decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo determina, in fase di recupero delle somme residue, anche l'applicazione delle sanzioni in misura pari al 40% del minimo previsto dalla legge quando la conciliazione si perfezioni in primo grado, al 50% quando ciò avviene in secondo grado, oltre alla sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e applicata sull'importo residuo a titolo di imposta.