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20 aprile 2023
Il caso processuale: illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca
È legittima la commissione di massimo scoperto applicata sull'esposizione debitoria massima raggiunta dal correntista e, per alcuni trimestri, non prevista contrattualmente?
di La Redazione
L’oggetto del processo: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Tizio conveniva in giudizio la Banca al fine di opporsi al decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepiva il difetto di veridicità degli estratti conto posti a base della richiesta d'ingiunzione, poiché gli stessi non soddisfacevano i requisiti previsti dall'art 50 del D.Lgs n. 385 del 1993 e che, nello specifico, gli estratti di conto corrente ex adverso prodotti erano privi di valida certificazione di conformità delle scritture contabili, sicché non era possibile rinvenire l'organo certificatore né il soggetto dichiarante. Infine, parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, poiché applicata sull'esposizione debitoria massima raggiunta dal correntista e, per alcuni trimestri, non prevista contrattualmente.

La normativa risolutiva

legislazione

La disciplina legislativa indicata dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. (commissione massimo scoperto), nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. La normativa è stata poi seguita da ulteriori interventi legislativi, ultimati dal D.L. 24.1.2012 n. 1, che, in combinato disposto con l'art. 117-bis, comma 3 del TUB, ha previsto la nullità delle clausole di pattuizione della c.m.s., nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis TUB e del decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644.

La procedura

esempio

È legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la commissione di massimo scoperto come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata. Ciò in ragione del fatto che trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha un costo per lo stesso, a prescindere dal suo ammontare e detto costo non è remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. Per contro, la commissione di massimo scoperto deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, quanto al primo periodo fino alla Legge n. 2/2009, prima dell'introduzione di tale normativa, la commissione di massimo scoperto aveva un'idonea causa giustificatrice solo qualora fosse stata prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e fosse pertanto calcolata sull'importo accordato e non utilizzato. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2008 n. 2, nel senso di escludere la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. La consulente ha evidenziato che la c.m.s. è stata sempre applicata sul picco dell'utilizzato. Di conseguenza, adeguandosi al quesito posto, la professionista incaricata ha provveduto ad espungere gli importi a tali titoli illegittimamente addebitati al correntista. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge sopra citata e fino alla chiusura del conto, la consulente ha evidenziato che erano stati effettuati addebiti per c.m.s., nonostante questa non fosse stata pattuita contrattualmente. In definitiva, l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate al cliente era pari a circa 14 mila euro.

In definitiva, il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; infine, ha dichiarato che, alla data di chiusura del conto corrente, era presente il saldo finale a favore del correntista e l'insussistenza del credito della convenuta.