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21 aprile 2023
Accesso agli atti: il coniuge divorziato ha diritto di sapere se la ex ha costituito un rapporto di lavoro subordinato con la domestica?

Risposta affermativa dal Consiglio di Stato, in quanto il ricorrente è portatore di un interesse diretto e concreto a conoscere la posizione reddituale della ex anche ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

di La Redazione

L'attuale ricorrente chiedeva all'INPS una copia del documento riguardante la posizione contributiva della moglie, con la quale era in atto il giudizio di separazione legale, facendo particolare riferimento all'eventuale costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra lei e la collaboratrice familiare. Tali informazioni erano infatti preziose per il ricorrente perché la costituzione del rapporto di lavoro citato rappresenta una circostanza rilevante nell'ambito del giudizio di divorzio pendente, soprattutto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Dinanzi al diniego dell'INPS e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso poi proposto dinanzi al TAR, motivata dalla carenza di un interesse tangibile ed effettivo del ricorrente, l'interessato si rivolge al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 3451 del 4 aprile 2023, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ricordando tra le altre cose quanto segue:

ildiritto

  • Deve accogliersi una nozione ampia di “strumentalità” del diritto di accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia esclusivamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, bensì ammettendo che essa vada intesa in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante;
  • Il legame tra finalità dichiarata e documento richiesto è rimesso alla valutazione dell'ente in sede di amministrazione attiva e a quella del giudice in sede di giurisdizione esclusiva;
  • L'accesso assume valenza autonoma rispetto alla sorte del procedimento principale;
  • Sono due le logiche all'interno delle quali opera l'istituto dell'accesso: quella partecipativa, imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile, e la logica difensiva, costruita intorno al principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela, traducendosi ciò in un onere probatorio finalizzato alla cura e alla difesa dei propri interessi;
  • L'accesso alle condizioni reddituali, patrimoniali ed economico-finanziarie delle parti processuali nelle cause di divorzio è precondizione necessaria per l'uguale trattamento giuridico nell'ambito di tutti i procedimenti di famiglia.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato afferma che nel caso di specie sussiste in capo al ricorrente l'interesse all'accesso agli atti richiesti poiché la richiesta è strettamente connessa alla necessità della difesa in giudizio di situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.
Il ricorrente infatti mira sostanzialmente a conoscere la posizione reddituale della ex moglie per farla valere nella causa di divorzio e la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. n. 241/1990, è sufficientemente motivata in modo puntuale e specifico.
Da ciò si evince l'interesse concreto e attuale del ricorrente a conoscere esclusivamente della sussistenza di un eventuale rapporto di collaborazione con la domestica, poiché informazione utile per conoscere la reale situazione reddituale della consorte in regime si separazione.
Segue l'accoglimento del ricorso.