Svolgimento del processo
E’ proposto ricorso per cassazione contro il decreto in epigrafe, che ha respinto la domanda di protezione internazionale. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. - Il ricorso è stato depositato in modalità non telematica. Ciò costituisce violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., la cui novità discende direttamente dall’estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico.
II. - Ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del d.lgs. n. 149 del 2022, negli uffici già informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d’appello e dinanzi alla corte di cassazione, opera a far data dal 1° gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l’altro, al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito:
- “le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”.
III. - Di riflesso a tale previsione è divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2023, la disposizione dell’art. 196- quater disp. att. cod. proc. civ. in ordine alla “obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”:
- “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema”.
IV. - La norma ha la funzione – evidenziata pure dalla relazione illustrativa - di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina costì introdotta, onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall’applicazione delle norme sul processo telematico.
V. - Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del deposito telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ.
Non altrimenti può giustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia. VI. - Ne segue che, a far data dal 1° gennaio 2023, tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l’art. 369 cod. proc. civ., salve le eccezioni appositamente specificate. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.