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21 aprile 2023
La diffusione in un veicolo per passeggeri di un’opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico
Tuttavia, non costituisce comunicazione al pubblico la sola installazione, a bordo dello stesso, di un impianto di sonorizzazione, fermo restando comunque il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.
La Redazione
A fronte della diffusione senza licenza di opere musicali a bordo di aerei e di vagoni treno per passeggeri, due organismi rumeni di tutela dei diritti d'autore e dei diritti del settore musicale hanno proposto ricorsi dinanzi la Corte d'Appello di Bucarest contro un vettore aereo e una società rumena di trasporto ferroviario.
 
I giudici, investiti dei ricorsi, sottopongono alla Corte di giustizia europea i seguenti quesiti:
  • se la diffusione, all'interno di un aereo commerciale occupato da passeggeri, di un'opera musicale durante il volo, attraverso il sistema generale di sonorizzazione dell'aereo, costituisca una comunicazione al pubblico;
  • se un operatore ferroviario che si avvale di vagoni ferroviari dotati di sistemi di sonorizzazione per poter comunicare informazioni ai passeggeri effettui una comunicazione al pubblico.
Con sentenza nelle cause riunite C-775/21 e C-826/21, la Corte di giustizia afferma che la diffusione di un'opera musicale come sottofondo in un mezzo di trasporto passeggeri costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione europea. Ciononostante, non costituisce comunicazione al pubblico la mera installazione, a bordo di un veicolo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione o di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo
Pertanto, il diritto dell'UE osta a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali basate sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto. Infatti, una tale normativa può portare ad imporre il pagamento di una remunerazione per la sola presenza di tali sistemi sui veicoli di trasporto, anche in assenza di qualsiasi atto di comunicazione al pubblico.
Infine, la Corte ricorda comunque che, gli Stati membri riconoscono agli autori musicali il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la loro messa a disposizione fra il pubblico.