L'ascolto del minore non può essere ritenuto “superfluo” per il solo fatto che egli è rappresentato da un curatore e che comunque avesse già manifestato la sua opinione agli operatori della comunità.
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva l'affidamento del minore ai servizi sociali con l'obiettivo di inserire il piccolo presso una struttura comunitaria. Tale provvedimento traeva origine dal ricorso del P.M.M. a seguito di una segnalazione giunta dall'istituto scolastico presso cui il minore era iscritto, secondo la quale quest'ultimo non risultava frequentante poiché la madre aveva optato per l'istruzione parentale.
Contro il suddetto decreto provvisorio proponeva reclamo la madre, chiedendo di dichiarare nullo il provvedimento per mancato ascolto del minore.
A seguito del rigetto del reclamo, la madre propone ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la Corte d'Appello avesse disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali e il suo inserimento presso una struttura comunitaria senza un preventivo ascolto.
Con l'ordinanza n. 10788 del 21 aprile 2023, la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, affermando che la Corte d'Appello aveva eluso l'obbligo del giudice volto all'ascolto diretto del minore ai fini dell'adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilità genitoriale e su un tema di collocazione comunitaria non volontaria su cui non vi era stata informazione e specifico ascolto. Così facendo, infatti, non si è tenuto conto della illegittimità della fungibilità dell'ascolto da parte dell'operatore della comunità con quello del giudice.
In tal senso, la Cassazione richiama la recente sentenza n. 6503/2023, con la quale la Cassazione ha affermato che
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«Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio». |
Il mancato ascolto del minore senza adeguata motivazione sull'assenza di discernimento che ne possa giustificare l'omissione costituisce una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, in quanto il minore è portatore di interessi distinti da quelli del genitore, essendo per questo qualificabile come parte sostanziale.
Con riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva che non solo il minore non era mai stato ascoltato, ma la Corte aveva addirittura affermato che un eventuale ascolto sarebbe stato “superfluo” visto che il piccolo era rappresentato dal curatore.
Segue la cassazione della pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla Corte d'Appello.
Svolgimento del processo
Il Tribunale dei Minorenni di Brescia, con decreto provvisorio in data 6 luglio 2021, dispose l’affidamento del minore R.M.P.V., nato a Bergamo il 4/1/2007 da V.A. e P.C.R.E., ai servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al suo inserimento in struttura comunitaria con regolamentazione in forma protetta dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori sotto il controllo dei servizi sociali con le modalità ritenute più opportune.
Il provvedimento traeva origine da ricorso del P.M.M. a seguito di una segnalazione dell'Istituto scolastico presso cui il minore risultava iscritto dal 24.10.2018 in quanto non risultava frequentante perché la madre aveva optato per l'istruzione parentale, scelta già operata alla scuola primaria. Peraltro la madre era apparsa scarsamente collaborante e oppositiva, non avendo permesso ai Servizi Sociali di approfondire la situazione personale e familiare del minore. Avverso il decreto provvisorio del Tribunale propose reclamo alla Corte di Appello di Brescia la madre V.A. chiedendo di dichiarare nullo il provvedimento per vizio procedurale e cioè per mancato ascolto del minore e di revocare in subordine il predetto decreto nella parte in cui disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo perché provveda al collocamento di R.M.P.V. presso idonea struttura, e, per l'effetto, disporre l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo con collocamento prevalente presso la madre.
La Corte di Appello di Brescia in sede di reclamo avverso decreto del Tribunale dei Minorenni rigettò il reclamo, confermò l’affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti con inserimento in comunità.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi e memoria la madre del minore V.A..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia nullità del provvedimento per mancato ascolto del minore, in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché la Corte di Appello ha disposto l’affidamento del minore ai Servizi Sociali ed inserimento in struttura comunitaria senza preventivo ascolto del minore quindicenne.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione di norme di legge in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, perché la Corte di Appello ha ritenuto che il reclamo non fosse ammissibile in quanto il provvedimento del Tribunale era provvisorio e pertanto non reclamabile.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Erroneamente la Corte d’Appello ha affermato che “è infondata la eccezione di nullità del decreto provvisorio del 6.7.2021 per vizio procedurale, ovvero per mancato ascolto del minore non solo perché il minore era stato ascoltato in questo procedimento, sia pure non in relazione al collocamento in Comunità e in epoca precedente, ma soprattutto perché l'eccezione non ha ragione di essere proprio in quanto il procedimento è aperto e l'istruttoria è in corso, cosicché ben potrà il Tribunale ancora procedere a nuovo ascolto ove lo ritenesse opportuno. In ogni caso il mancato ascolto non comporta la nullità del provvedimento, dal momento che il minore era rappresentato dal curatore ma, al più, potrebbe procedersi all'ascolto nel secondo grado di giudizio, ascolto che, in questa fase, appare superfluo, apparendo evidente la infondatezza del reclamo ed avendo il minore manifestato agli operatori le sue opinioni, riportate diffusamente nelle ultime relazioni.”
La Corte territoriale ha così eluso l’obbligo del giudice dell’ascolto diretto in relazione all’adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilità genitoriale e su un tema la collocazione comunitaria non volontaria su cui non vi era stata informazione e specifico ascolto e che, per la sua natura ed effetti, richiede un’audizione aggiornata.
La Corte d’Appello in conclusione non ha correttamente applicato il paradigma normativo in particolare in relazione all’illegittimità della fungibilità dell’ascolto da parte dell’operatore della comunità con quello del giudice.
Si richiama tra le altre, successive alla riforma della filiazione del 2012/2013 la recente pronuncia n. 6503 del 2023 così massimata: ”Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio”.
Ciò premesso giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, già avevano autorevolmente affermato che “L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.”
Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata in ordine al suo inserimento in comunità ma la Corte afferma addirittura che l’ascolto sarebbe “superfluo” dal momento che il minore era rappresentato dal curatore e che comunque il minore aveva manifestato agli operatori le sue opinioni, senza alcuna indicazione, nonostante la delicatezza della decisione da assumere.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse avendo la Corte d’Appello deciso nel merito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità.
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