Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 aprile 2023
Affidamento: l’ascolto del minore da parte del giudice non può essere sostituito dall’audizione degli operatori della comunità

L'ascolto del minore non può essere ritenuto “superfluo” per il solo fatto che egli è rappresentato da un curatore e che comunque avesse già manifestato la sua opinione agli operatori della comunità.

di La Redazione

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva l'affidamento del minore ai servizi sociali con l'obiettivo di inserire il piccolo presso una struttura comunitaria. Tale provvedimento traeva origine dal ricorso del P.M.M. a seguito di una segnalazione giunta dall'istituto scolastico presso cui il minore era iscritto, secondo la quale quest'ultimo non risultava frequentante poiché la madre aveva optato per l'istruzione parentale.
Contro il suddetto decreto provvisorio proponeva reclamo la madre, chiedendo di dichiarare nullo il provvedimento per mancato ascolto del minore.
A seguito del rigetto del reclamo, la madre propone ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la Corte d'Appello avesse disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali e il suo inserimento presso una struttura comunitaria senza un preventivo ascolto.

Con l'ordinanza n. 10788 del 21 aprile 2023, la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, affermando che la Corte d'Appello aveva eluso l'obbligo del giudice volto all'ascolto diretto del minore ai fini dell'adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilità genitoriale e su un tema di collocazione comunitaria non volontaria su cui non vi era stata informazione e specifico ascolto. Così facendo, infatti, non si è tenuto conto della illegittimità della fungibilità dell'ascolto da parte dell'operatore della comunità con quello del giudice.
In tal senso, la Cassazione richiama la recente sentenza n. 6503/2023, con la quale la Cassazione ha affermato che 

ildiritto

«Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio».

Il mancato ascolto del minore senza adeguata motivazione sull'assenza di discernimento che ne possa giustificare l'omissione costituisce una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, in quanto il minore è portatore di interessi distinti da quelli del genitore, essendo per questo qualificabile come parte sostanziale.
Con riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva che non solo il minore non era mai stato ascoltato, ma la Corte aveva addirittura affermato che un eventuale ascolto sarebbe stato “superfluo” visto che il piccolo era rappresentato dal curatore.
Segue la cassazione della pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla Corte d'Appello.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?