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26 aprile 2023
Concorso notai: il candidato può essere ritenuto non idoneo attraverso un giudizio complessivo delle tre prove scritte?

Secondo il Consiglio di Stato, è irragionevole sostenere che al termine della correzione di tutti gli scritti, la Commissione esaminatrice non possa escludere il candidato per via delle anomalie riscontrate in tutti e tre gli atti.

di La Redazione

L'attuale ricorrente aveva partecipato al concorso per 500 notai bandito dal Ministero della Giustizia, sostenendo le tre prove scritte teorico-pratiche. Tuttavia, dopo che la Commissione aveva esaminato i tre elaborati redatti dal candidato, egli era stato ritenuto non idoneo a sostenere le prove orali.
Il candidato impugnava il verbale della Commissione dinanzi al TAR Lazio che però respingeva le censure mosse.
La decisione viene allora impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. Le censure del candidato riguardano, in sostanza, la procedura di valutazione degli elaborati seguita dalla Commissione, in quanto essa, pur non ravvisando anomalie durante la correzione del primo e del secondo elaborato, aveva poi riscontrato le ipotesi di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 166/2006 all'esame del terzo elaborato, per poi dichiarare l'inidoneità del candidato sulla base della complessiva valutazione degli elaborati (quindi anche dei primi due).
Il ricorrente sostiene in proposito che il mancato riconoscimento di “errori ostativi” nei primi due elaborati corrisponde automaticamente a una valutazione positiva su di essi, per cui sarebbe viziata la declaratoria di non idoneità in base non solo alle risultanze del terzo scritto, ma anche dei primi due.

Con la sentenza n. 3733 del 13 aprile 2023, il Consiglio di Stato dichiara infondato il motivo di ricorso, rammentando innanzitutto i principi che governano il sistema di correzione degli elaborati scritti del concorso notarile.
Preso atto che solo le cause di nullità e le gravi insufficienze (definibili come “errori ostativi”) sono idonei a precludere l'ulteriore corso della correzione degli scritti concorsuali, la circostanza che la Commissione proceda alla lettura del terzo elaborato non significa automaticamente che non vi siano anomalie nei primi due, ma solo che in essi non sono state riscontrate ipotesi di nullità o gravi insufficiente atte ad ostacolare il proseguimento della valutazione. La presenza di eventuali carenze emergerà comunque nell'ambito del giudizio complessivo del candidato, giudizio che sarà reso dalla Commissione tramite il formulario standard.
Come osserva il Collegio, «un giudizio di idoneità complessiva è consentito unicamente laddove in nessuna delle tre prove vengano rilevate nullità formali o sostanziali previste per legge o gravi insufficienze, nei termini e contenuti in precedenza indicati nella elaborazione dei criteri».
Inoltre, deve tenersi conto del fatto che le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice nell'ambito del concorso notarile non sono sindacabili dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui vi siano elementi atti ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, non potendo al di fuori di questi casi il giudicante ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica della Commissione.

Sulla scorta di tali principi, il Consiglio di Stato evidenzia che nel caso concreto le censure mosse dal candidato circa le modalità di correzione seguite dalla Commissione sono infondate, essendo irragionevole sostenere che al termine della correzione di tutti gli scritti, la Commissione non possa escludere il candidato con le anomalie riscontrate in tutti gli atti.

Per questa ragione, i Giudici confermano le valutazioni compiute dal TAR e respingono il ricorso proposto dal candidato.