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27 aprile 2023
Il caso processuale: contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia può avvenire con clausole di stile e generiche?
La Redazione
L’oggetto del processo: contratti di fornitura – opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Con decreto ingiuntivo, il Tribunale ingiungeva alla società beta il pagamento della somma riveniente dalla fornitura di gas della società alfa. Parte opponente non contestava il rapporto né di aver ricevuto le due fatture su cui si fondava il decreto ingiuntivo, tuttavia, evidenziava che vi era stato il blocco della fatturazione sin dal 2010 e che i disservizi sfociavano nell'emissione delle due bollette. Affermava di essere disponibile al versamento ma delle somme effettivamente dovute con congrua dilazione. Rappresentava che vi era sempre stata regolarità nei pagamenti mentre da parte dell'ENI vi era stata irregolarità in merito alla fatturazione. Inoltre, l'opponente eccepiva la sproporzione tra quanto fatturato e quanto dovuto e, quindi, un errore nei calcoli

La società opposta, invece, precisava che la fatturazione era avvenuta in forza di dati stimati e non reali e che, poi, a seguito di lettura effettiva, si procedeva a conguaglio. Ad ogni modo, la società opposta riteneva di dover essere manlevata dalla società di distribuzione nel caso in cui la rilevazione dei consumi da essa effettuata non fosse corretta. Infine, parte opposta presentava istanza di disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione offerta dalla parte opponente.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con la disposizione ex art. 2719 c.c. ha previsto che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

La procedura

esempio

In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, nonché che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

La soluzione del giudice

ildiritto

Quanto all'eccezione di disconoscimento, il giudicante ha ritenuto manifestamente infondata in quanto l'opposta si era limitata a un disconoscimento del tutto generico, senza alcuna indicazione non solo della specifica documentazione impugnata (facendo un generico richiamo a “tutta la documentazione esibita in fotocopia”) ma anche degli aspetti per i quali riteneva che essa differiva dagli originali.  

In merito ai calcoli di fatturazione, invece, da quanto emerso dalla CTU, la fatturazione risultava corretta. Il tecnico, infatti, premettendo di aver analizzato il misuratore esistente, la cui matricola corrisponde con quella presente sulle fatture (nonostante attualmente l'attività fosse gestita da soggetto giuridico diverso), ha evidenziato che il consumo reale relativo al contatore in oggetto presentava un consumo medio annuo, inoltre che il consumo fatturato dall'ENI nelle fatture oggetto di contenzioso risultava in linea con i consumi medi annuali successivi al periodo riportato nelle fatture stesse; quindi, tali consumi risultavano in linea con quelli degli anni precedenti al periodo in oggetto. Di conseguenza, i consumi nel periodo di riferimento risultavano in linea con quelli degli anni successivi e degli anni precedenti, sicché il quantum che parte opponente era tenuto a versare a parte opposta equivaleva a quello riportato nelle due fatture.

In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.