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Con decreto ingiuntivo, il Tribunale ingiungeva alla società beta il pagamento della somma riveniente dalla fornitura di gas della società alfa. Parte opponente non contestava il rapporto né di aver ricevuto le due fatture su cui si fondava il decreto ingiuntivo, tuttavia, evidenziava che vi era stato il blocco della fatturazione sin dal 2010 e che i disservizi sfociavano nell'emissione delle due bollette. Affermava di essere disponibile al versamento ma delle somme effettivamente dovute con congrua dilazione. Rappresentava che vi era sempre stata regolarità nei pagamenti mentre da parte dell'ENI vi era stata irregolarità in merito alla fatturazione. Inoltre, l'opponente eccepiva la sproporzione tra quanto fatturato e quanto dovuto e, quindi, un errore nei calcoli. La società opposta, invece, precisava che la fatturazione era avvenuta in forza di dati stimati e non reali e che, poi, a seguito di lettura effettiva, si procedeva a conguaglio. Ad ogni modo, la società opposta riteneva di dover essere manlevata dalla società di distribuzione nel caso in cui la rilevazione dei consumi da essa effettuata non fosse corretta. Infine, parte opposta presentava istanza di disconoscimento |
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Il Legislatore con la disposizione ex art. 2719 c.c. ha previsto che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. |
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In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall' |
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Quanto all'eccezione di disconoscimento, il giudicante ha ritenuto manifestamente infondata in quanto l'opposta si era limitata a un disconoscimento del tutto generico, senza alcuna indicazione non solo della specifica documentazione impugnata (facendo un generico richiamo a “tutta la documentazione esibita in fotocopia”) ma anche degli aspetti per i quali riteneva che essa differiva dagli originali. In merito ai calcoli di fatturazione, invece, da quanto emerso dalla CTU, la fatturazione risultava corretta. Il tecnico, infatti, premettendo di aver analizzato il misuratore esistente, la cui matricola corrisponde con quella presente sulle fatture (nonostante attualmente l'attività fosse gestita da soggetto giuridico diverso), ha evidenziato che il consumo reale relativo al contatore in oggetto presentava un consumo medio annuo, inoltre che il consumo fatturato dall'ENI nelle fatture oggetto di contenzioso risultava in linea con i consumi medi annuali successivi al periodo riportato nelle fatture stesse; quindi, tali consumi risultavano in linea con quelli degli anni precedenti al periodo in oggetto. Di conseguenza, i consumi nel periodo di riferimento risultavano in linea con quelli degli anni successivi e degli anni precedenti, sicché il quantum che parte opponente era tenuto a versare a parte opposta equivaleva a quello riportato nelle due fatture. In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2611/2017, la società (omissis) ne domandava la revoca o, in subordine, la rideterminazione dell’ammontare. In riconvenzionale chiedeva disporsi la rateizzazione di quanto dovuto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società opposta che, contestando le argomentazioni dell’opponente, chiedeva e otteneva la chiamata in causa della società di distribuzione (omissis) e domandava la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 27.02.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. ridotti e pari a 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Sul fatto
Con decreto ingiuntivo 2611/2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla società (omissis) S.a.S. il pagamento di € 42.484,98, oltre gli interessi e spese della procedura.
Detta somma rinveniva la propria ragione nella fornitura di gas come da fatture depositate.
Parte opponente non contesta il rapporto né di aver ricevuto le due fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo.
Premette che vi è stato blocco della fatturazione sin dal 2010 e che i disservizi sfociavano nell’emissione delle due bollette. Afferma di essere disponibile al versamento ma delle somme effettivamente dovute con congrua dilazione.
Rappresenta che vi è sempre stata regolarità nei pagamenti mentre da parte dell’ENI vi è stata irregolarità in merito alla fatturazione. Eccepisce la sproporzione tra quanto fatturato e quanto dovuto. Evidenzia che l’ammontare domandato è abnorme e non credibile. Ritiene che vi sia stato errore nei calcoli. Reputa di aver diritto alla rateizzazione del dovuto.
L’opposta contesta l’eccessività dei consumi. Premette che la fatturazione avviene in forza di dati stimati e non reali e che, poi, a seguito di lettura effettiva, si procede a conguaglio. Ritiene di dover essere manlevata dal (omissis) (società di distribuzione) nel caso in cui la rilevazione dei consumi da essa effettuata non sia corretta. Richiama la documentazione depositata e il ruolo probatorio della stessa. Evidenzia di aver offerto più volte la rateizzazione senza che essa venisse accolta. Presenta disconoscimento ex art. 2719 c.c.
La società (omissis), in estrema sintesi, evidenzia la bontà del proprio operato.
Sul disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. formulato da parte opposta è manifestamente infondato.
Non può non considerarsi, infatti, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C. 29993/2017).
Ebbene, l’opposta si limita a un disconoscimento del tutto generico, senza alcuna indicazione non solo della specifica documentazione impugnata (facendo un generico richiamo a “tutta la documentazione esibita in fotocopia”) ma anche degli aspetti per i quali si ritiene che essa differisca dagli originali.
In diritto
L’opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Come si evince dagli scritti difensivi, seppur l’opponente presenta anche ulteriori censure (quali il blocco della fatturazione), queste devono ritenersi quali poste in evidenza per una corretta descrizione dei fatti quando, invece, concentra le proprie argomentazioni sui consumi registrati e fatturati, ritenendo che vi sia stato un errore nei calcoli, ritenendo l’ammontare richiesto abnorme, non credibile e frutto di calcoli non corretti.
Ebbene, invero, come si evince dalla CTU disposta in corso di causa, la fatturazione risulta corretta. Il tecnico, infatti, premettendo di aver analizzato il misuratore esistente, la
cui matricola corrisponde con quella presente sulle fatture (nonostante attualmente l’attività sia gestita da soggetto giuridico diverso), e che ha considerato le letture reali di tale misuratore, ha evidenziato che “per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 il consumo reale relativo al contatore in oggetto presenta un consumo medio annuo che va dai 13.498 Smc del 2017 ai 15.139 Smc del 2016”, nonché che “il consumo fatturato dall’ENI nelle fatture oggetto di contenzioso risulta in linea con i consumi medi annuali successivi al periodo riportato nelle fatture stesse” e che “tali consumi risultano in linea con quelli degli anni precedenti al periodo in oggetto”, giungendo, pertanto, alla conclusione che “I consumi nel periodo di riferimento risultano in linea con quelli degli anni successivi e degli anni precedenti, pertanto i consumi presenti e fatturati sono calcolati con letture reali e quindi si può ritenere siano i consumi effettivi dell’attività nel periodo in oggetto. Quindi il quantum che parte opponente è tenuto a versare a parte opposta equivale a quello riportato nelle due fatture e cioè è pari a € 42.484,98”.
L’opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Va disattesa la domanda riconvenzionale di rateizzazione.
Come si evince dalla documentazione versata in atti dall’opposta (con particolare riferimento alla missiva del 30.05.2016), era stata offerta la rateizzazione (di ben 12 rate) ma detta proposta non è stata accettata dalla società che, invece, oggi richiede che il credito venga rateizzato, risultando del tutto irrilevanti i richiami normativi effettuati a verbale d’udienza del 14.02.2019.
Le domande presentate dall’opposta verso (omissis) sono assorbite in quanto, trattandosi di richieste formulate nell’ipotesi di accertata erroneità nella rilevazione dei consumi (aspetto da escludere) è da ritenersi presentate in via subordinata.
Sulle spese
Le spese tra le parti vanno compensate.
In primis non può non considerarsi la manifesta infondatezza del disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Si aggiunga, inoltre, che non può dirsi rispettato il principio di sinteticità (tenuto anche conto dell’oggetto del giudizio reputato, proprio da Italgas “relativamente semplice”) sia da parte dell’opposta che da (omissis).
Va valutato, infine, l’utilizzo spesso improprio degli strumenti processuali da parte sia dell’opposta che della terza chiamata in causa.
Le spese di CTU vanno poste, conseguentemente, a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l’opposizione;
- Per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese del giudizio tra le parti;
- Pone definitivamente le spese di CTU su tutte le parti in solido.